Sgravi contributivi e riassunzioni: il collegamento societario non è superabile con dati formali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10186 del 19.04.2026)
In materia di sgravi contributivi, l’onere di provare la sussistenza dei requisiti di legge grava sul datore di lavoro, che non può limitarsi a dedurre dati formali o apparenti per superare l’accertato collegamento societario finalizzato ad un abbassamento del costo del lavoro.