Sgravi contributivi e assetti proprietari sostanzialmente coincidenti: no alla fruizione elusiva (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7728 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto agli sgravi contributivi per l’assunzione di lavoratori in mobilità, ex art. 8, comma 4-bis, l. n. 223/1991, non sussiste ove le due imprese, pur non legate da un rapporto di collegamento o controllo ex art. 2359 c.c., presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, espressione atecnica che ricomprende ogni ipotesi in cui l’impresa assumente non sia del tutto estranea a quella che ha licenziato. Tale coincidenza può essere integrata anche da legami di coniugio, parentela, affinità o consolidata amicizia tra soci, quando ne derivi una collaborazione e un comune agire sul mercato capaci di realizzare un’operazione unitaria e coordinata di licenziamento e riassunzione. Il beneficio è altresì escluso quando manchi un incremento effettivo dell’occupazione, essendo necessario che l’assunzione risponda a reali esigenze economiche e non concretizzi condotte elusive finalizzate al solo godimento degli incentivi. In sede di legittimità, l’accertamento di fatto, specie se doppiamente conforme, non è rivalutabile, e il motivo che non attacchi l’autonoma ratio decidendi è inammissibile per difetto di interesse.
Il Fatto
La Corte d’appello di Campobasso confermava la decisione di primo grado che aveva respinto l’opposizione proposta da una società avverso due verbali di accertamento con cui l’INPS contestava l’illegittima fruizione di sgravi contributivi per assunzioni di lavoratori in mobilità. La società aveva assunto 29 dipendenti, tra cui 25 lavoratori licenziati da un’altra impresa, la quale, nel medesimo periodo, aveva assunto a sua volta 25 lavoratori licenziati dalla ricorrente. Le due imprese, inoltre, avevano reciprocamente assunto i rispettivi legali rappresentanti e costituito un’A.T.I. per la gestione di alcuni appalti, senza alcun incremento effettivo dell’occupazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, incentrati sulla violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 8, comma 4-bis, l. n. 223/1991, ritenendoli in parte infondati e in parte inammissibili. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 2359 c.c., il Collegio ha richiamato il costante orientamento di legittimità secondo cui il diritto agli sgravi è escluso anche in assenza di un formale rapporto di controllo o collegamento, qualora le imprese presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. Tale locuzione, volutamente atecnica, va intesa in senso ampio e comprende ogni situazione in cui l’impresa che assume non sia del tutto estranea a quella che ha licenziato, potendo la coincidenza risultare anche da legami di coniugio, parentela, affinità o consolidata amicizia tra soci, come precisato da precedenti pronunciamenti richiamati dall’ordinanza.
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato la coordinazione tra le due imprese attraverso la costituzione di un’A.T.I., seguita da licenziamenti e assunzioni reciproche di 25 dipendenti e dei due legali rappresentanti, in un ristretto arco temporale e senza incremento occupazionale. Trattandosi di un accertamento di fatto condotto identicamente in entrambi i gradi di merito, i motivi che ne contestavano la ricostruzione sono stati dichiarati inammissibili, vertendosi in tema di doppia pronuncia conforme ex art. 360, comma 4, c.p.c.
Il terzo motivo, relativo all’art. 25, comma 9, l. n. 223/1991, è stato rigettato. La Corte ha chiarito che tale disposizione, al pari dell’art. 8, comma 4-bis, presuppone che l’esubero del personale sia effettivo e che l’assunzione risponda a reali esigenze economiche, non potendo essere finalizzata a condotte elusive. Anche per questa fattispecie, pertanto, è richiesto un incremento effettivo di occupazione, che nel caso concreto era stato correttamente escluso dal giudice di merito.
Il quarto motivo è stato infine dichiarato inammissibile. La sentenza impugnata, oltre ad affermare che l’onere probatorio della sussistenza del rapporto di subordinazione gravava sulla società, aveva accertato in fatto l’insussistenza della subordinazione, valorizzando l’assenza di ragioni logiche per l’assunzione reciproca dei legali rappresentanti durante l’operatività dell’A.T.I. Tale accertamento costituiva autonoma ratio decidendi, non specificamente censurata, con conseguente difetto di interesse del motivo. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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