Sgravi contributivi e riassunzioni: il collegamento societario non è superabile con dati formali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10186 del 19.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di sgravi contributivi, grava sul datore di lavoro che vanti il diritto al beneficio l’onere di provare la sussistenza dei requisiti necessari in relazione alla fattispecie normativa invocata. Il richiamo agli “assetti proprietari sostanzialmente coincidenti” e al “rapporto di collegamento o controllo” di cui all’art. 8, comma 4-bis, della legge n. 223/1991 non si riferisce soltanto ai rapporti tipizzati dall’art. 2359 cod. civ., ma include tutte le ipotesi in cui l’impresa che assume non sia del tutto estranea a quella che ha licenziato, potendosi individuare un comune nucleo proprietario in grado di ideare e attuare un’operazione coordinata di ristrutturazione. La valutazione del giudice di merito circa la sussistenza del collegamento o controllo, se sorretta da motivazione adeguata, non è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione di legge, ove la parte miri, in realtà, a una rilettura del materiale probatorio. Il meccanismo della Cassa edile opera solo per ferie e permessi maturati e goduti dal lavoratore, mentre il datore di lavoro è tenuto ad assoggettare a contribuzione le ferie e i permessi non goduti al momento della cessazione del rapporto.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la sentenza della Corte d’appello di Campobasso che aveva confermato la pronuncia del Tribunale, il quale aveva respinto il ricorso avverso un verbale di accertamento dell’INPS. L’Istituto aveva disconosciuto i benefici contributivi di cui all’art. 8 della legge n. 223/1991 in relazione a un contratto di prestazione d’opera e a contratti di appalto stipulati con società che presentavano un assetto proprietario sostanzialmente coincidente con quello della ricorrente. Era stata altresì contestata la legittimità del distacco di alcuni lavoratori per violazione dell’art. 30 del d.lgs. n. 276/2003, nonché il mancato assoggettamento a contribuzione di ferie e permessi non goduti alla cessazione del rapporto di lavoro di alcuni dipendenti.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha osservato che entrambi i motivi di ricorso erano inammissibili, poiché, dietro lo schermo della dedotta violazione di legge, miravano a una rilettura del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità, addebitando alla Corte territoriale di aver errato nel concludere per la sussistenza di una forma di controllo o collegamento tra le società.
Quanto al primo motivo, la Suprema Corte ha richiamato il principio, già affermato da Cass. n. 2528/2025 e da precedenti conformi, secondo cui il richiamo agli assetti proprietari sostanzialmente coincidenti e ai rapporti di collegamento o controllo deve essere interpretato in coerenza con la ratio della norma, che condiziona il diritto agli sgravi alla circostanza che la struttura cui i rapporti di lavoro fanno capo sia effettivamente nuova. Il dettato normativo include tutte le ipotesi in cui l’impresa che assume non sia del tutto estranea a quella che ha licenziato, individuandosi un comune nucleo proprietario in grado di ideare un’operazione coordinata di ristrutturazione con spostamento della forza lavoro.
Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva correttamente evidenziato elementi fattuali — quali i legami familiari tra i soci, l’assunzione di dipendenti della ricorrente da parte delle società costituite poco prima della stipulazione dei contratti e la successiva riassunzione con gli sgravi dopo la messa in liquidazione delle stesse — che dimostravano come le società fossero state costituite al fine di supportare un’operazione diretta dalla ricorrente, complessivamente finalizzata all’abbassamento del costo del lavoro. A fronte di ciò, le argomentazioni difensive basate su dati formali e apparenti erano state ritenute inidonee a inficiare la valutazione di non genuinità dei fenomeni.
Con riferimento al secondo motivo, concernente ferie e permessi, la Corte ha precisato che il meccanismo della Cassa edile opera solo per le ferie e i permessi maturati e goduti dal lavoratore entro i limiti previsti dal contratto collettivo. Il datore di lavoro, all’atto della cessazione del rapporto, è invece tenuto a corrispondere direttamente l’indennità per ferie e permessi non goduti e ad assoggettarla a contribuzione. La censura è stata altresì ritenuta inammissibile per difetto di specifica deduzione della violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., non essendo stato neppure integralmente prodotto il contratto collettivo invocato.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di legittimità e alla corresponsione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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