Retribuzione pensionabile e mobilità: vale il parametro dell’integrazione salariale, non i dodici mesi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17470 del 02.06.2026)
La retribuzione da base per il calcolo della contribuzione figurativa per i periodi di mobilità è quella cui è parametrato il trattamento straordinario di integrazione salariale, non quella dell’ultimo anno di lavoro precedente la mobilità.