Inammissibile il ricorso per cassazione che ripropone tesi difensive senza confrontarsi con la ratio decidendi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11389 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità quando la parte ricorrente ometta di individuare le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata e di evidenziarne il contrasto con i precetti normativi invocati, limitandosi a riproporre le tesi difensive svolte nei gradi di merito e disattese dal giudice dell’appello. Qualora con il ricorso siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito e indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto. La censura di violazione di legge articolata sul presupposto di una ricostruzione in fatto che non trova riscontro negli accertamenti del giudice di merito è inammissibile, così come quella che non si confronta compiutamente con la ratio decidendi della decisione impugnata. La declaratoria di inammissibilità del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma aveva respinto l’appello della lavoratrice, confermando, con diversa motivazione, la decisione di primo grado di rigetto della domanda di nullità o illegittimità del licenziamento collettivo adottato dalla società cooperativa datrice di lavoro, unitamente all’estinzione del rapporto associativo. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico articolato motivo, illustrato da memoria, deducendo la violazione degli artt. 3, 4 e 5 della legge n. 223/1991 in riferimento alla violazione dei criteri di scelta, alla mancata individuazione dei lavoratori in esubero, all’omissione di comparazione e all’assenza di nesso eziologico.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha scrutinato il motivo di ricorso, rilevando che la sola statuizione d’appello effettivamente censurata era quella relativa alla carenza dei requisiti della comunicazione e all’omessa puntuale indicazione dei criteri di scelta e delle modalità applicative. I giudici di appello avevano accertato che tutte le unità addette al settore “Enti interni-Risorse fragili e/o non collocate” erano state dichiarate in esubero, non ponendosi quindi una questione di valutazione comparativa tra i singoli lavoratori.
Il motivo è stato giudicato inammissibile sotto plurimi profili. In primo luogo, per difetto di specificità, poiché la ricorrente, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 23745 del 2020, non aveva individuato le affermazioni in diritto della sentenza impugnata né evidenziato il contrasto con i precetti normativi invocati, limitandosi a riproporre le tesi difensive disattese. La censura sulla limitazione del perimetro di comparazione alla sola sede di Pomezia è stata ritenuta nuova, non essendovi alcun cenno nella sentenza d’appello e non avendo la ricorrente indicato l’atto processuale in cui la questione era stata posta.
Quanto alla dedotta assenza di nesso eziologico, la censura non si confrontava con la motivazione, non oggetto di ricorso, con cui la Corte territoriale aveva giudicato non contestata la necessità aziendale di procedere a un forte ridimensionamento dell’organico, comprovata dalla perdita di esercizio, qualificando la perdita della commessa come evento che aveva determinato tale necessità anche oltre il personale in essa impiegato.
Infine, il vizio di violazione di legge è risultato inammissibile perché articolato sul presupposto di una ricostruzione in fatto — il licenziamento di solo 25 delle 41 unità — non riscontrata negli accertamenti dei giudici di appello, senza peraltro muovere alcuna specifica censura all’accertamento dell’impossibilità di un utile ricollocamento del personale del settore. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese e raddoppio del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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