Autotutela: incoerenza motivazionale tra revoca e annullamento d’ufficio (TAR Abruzzo n. 215 del 31.07.2026)
È illegittima la revoca ex art. 21-quinquies l. n. 241/1990 che si fondi su una commistione tra ragioni di rivalutazione dell’interesse pubblico e contestazioni sulla legittimità originaria dell’offerta, senza individuare chiaramente il presupposto dell’autotutela. Il TAR sospende l’atto per il riesame.