Autotutela: incoerenza motivazionale tra revoca e annullamento d’ufficio (TAR Abruzzo n. 215 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede cautelare, risulta illegittima la revoca di un provvedimento amministrativo adottata ai sensi dell’art. 21-quinquies della l. n. 241/1990 quando la motivazione si fondi su una commistione tra ragioni di sopravvenuta rivalutazione dell’interesse pubblico e contestazioni relative alla originaria conformità dell’offerta ai requisiti della procedura. L’Amministrazione, nell’esercizio del potere di autotutela, deve individuare con chiarezza il presupposto giuridico effettivamente fondante il ritiro dell’atto, non potendo utilizzare la revoca per contestare vizi originari del provvedimento o dell’offerta, già esistenti e conoscibili in sede istruttoria. L’incoerenza motivazionale del provvedimento di ritiro ne compromette l’intelligibilità e la verificabilità del corretto esercizio della discrezionalità, tanto più quando il procedimento abbia raggiunto uno stadio avanzato di definizione. La domanda cautelare è, pertanto, accolta ai soli fini del riesame dell’atto da parte dell’Amministrazione.
Il Fatto
La società ricorrente aveva ottenuto l’aggiudicazione di una procedura di acquisto di un compendio immobiliare, conclusasi con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’ATER L’Aquila n. 30 del 15.6.2023, che approvava l’operazione. A seguito di una successiva deliberazione e dopo che il procedimento era giunto alla fase della stipula del rogito, l’ATER, con propria deliberazione n. 20 del 12.5.2025, disponeva la “revoca” della precedente delibera di acquisto, ai sensi dell’art. 21-quinquies della l. n. 241/1990, comunicata alla società.
La società ricorrente, contestando la legittimità di tale provvedimento, adiva il TAR Abruzzo. Il giudizio era stato preceduto da una sentenza del Consiglio di Stato n. 3600/2026 dell’8.5.2026, che aveva statuito sulla questione di giurisdizione. La ricorrente proponeva anche istanza di sospensione del giudizio, ai sensi dell’art. 362 cod. proc. civ., avverso tale sentenza, e chiedeva comunque la concessione di misure cautelari.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha in primo luogo respinto l’istanza di sospensione del processo, richiamando il principio di tassatività dei casi di sospensione di cui all’art. 79, comma 1, cod. proc. amm., che rinvia al codice di procedura civile. Secondo la giurisprudenza costante, l’unica ipotesi di sospensione facoltativa è quella prevista dall’art. 367, primo comma, cod. proc. civ., in pendenza di regolamento preventivo di giurisdizione, mentre la proposizione di un ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 362 cod. proc. civ. non determina alcun effetto sospensivo.
Quanto al merito della domanda cautelare, il Tribunale ha rilevato che la deliberazione impugnata, pur essendo formalmente qualificata come “revoca” ex art. 21-quinquies della l. n. 241/1990, fonda la sua motivazione sul presunto mancato rispetto delle condizioni previste dall’avviso da parte della società ricorrente, concernente la presenza di gravami ipotecari e la destinazione urbanistica dell’area. Tali elementi, ove effettivamente sussistenti, non attengono a circostanze sopravvenute o a una nuova valutazione dell’interesse pubblico, ma a profili inerenti alla conformità originaria dell’offerta, già conoscibili nel corso dell’istruttoria che aveva condotto all’adozione dell’atto di acquisto.
Il Collegio ha quindi evidenziato una significativa incoerenza motivazionale del provvedimento di ritiro, il quale sembra fondarsi su una commistione di ragioni: da un lato, una logica di rivalutazione dell’interesse pubblico tipica della revoca; dall’altro, una contestazione della legittimità originaria della proposta prescelta, che avrebbe dovuto essere perseguita attraverso lo strumento dell’annullamento d’ufficio. Non risultando chiaramente individuato il presupposto giuridico effettivamente posto a fondamento dell’autotutela, l’atto è stato ritenuto non agevolmente verificabile.
Tale incertezza, riflettendosi sull’intelligibilità del percorso motivazionale, ha indotto il TAR a ritenere sussistente il fumus boni juris. Considerato l’avanzato stato di definizione del procedimento, con la delibera di acquisto già adottata, la proposta economica accettata e la data di stipula già fissata, il Tribunale ha sospeso l’efficacia dell’atto impugnato ai soli fini del riesame da parte dell’Amministrazione, fissando l’udienza pubblica per la trattazione del merito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 79 c.p.c. – Istanza di nomina del curatore speciale
- Art. 362 c.p.c. – Altri casi di ricorso
- Art. 367 c.p.c. – Sospensione del processo di merito