Ricorso collettivo inammissibile per conflitto di interessi tra candidati a Medicina (TAR Lazio n. 2625 del 11.02.2026)
Il ricorso collettivo è ammissibile solo in presenza di identiche situazioni sostanziali e processuali, quando possa escludersi con certezza qualsiasi conflitto di interessi tra i ricorrenti. L’eterogeneità delle posizioni e la contraddittorietà delle domande rendono il gravame inammissibile.