Ricorso collettivo inammissibile per conflitto di interessi tra candidati a Medicina (TAR Lazio n. 2625 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso collettivo è proponibile soltanto in presenza di identiche situazioni sostanziali e processuali, quando possa escludersi con certezza qualsiasi conflitto di interessi tra i soggetti che assumono collettivamente la veste di parte ricorrente. L’eterogeneità delle posizioni giuridiche soggettive e la contraddittorietà delle conclusioni rispetto alle censure caducatorie formulate rendono il gravame inammissibile, essendo impossibile configurare in modo univoco la prova di resistenza. Il diritto allo studio, tutelato dagli artt. 2, 4, 33 e 34 Cost., non esclude che la legge n. 264/1999 ponga limiti all’accesso ai corsi universitari a numero programmato, in funzione della qualità della formazione e del fabbisogno professionale. Il difetto di inserimento in graduatoria determina il difetto di interesse a coltivare le censure che presuppongono il posizionamento del ricorrente nella graduatoria medesima.
Il Fatto
I ricorrenti avevano partecipato alla procedura selettiva per l’accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2020/2021, conseguendo un punteggio pari o superiore alla soglia minima di idoneità, fissata in venti punti, ma non utile all’inserimento nella graduatoria. Hanno impugnato la graduatoria finale e gli atti connessi, chiedendo l’accertamento del diritto all’immatricolazione.
Dopo il rigetto della domanda cautelare, confermato in appello, alcuni ricorrenti hanno depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse. La causa è stata trattenuta in decisione con motivazione in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura collettiva del gravame. Il ricorso riunisce un elevato numero di soggetti con punteggi disparati e posizioni diversificate; alcune censure mirano all’annullamento dell’intera procedura, altre all’annullamento parziale per ottenere l’immatricolazione. Tale assetto rivela una situazione di potenziale conflittualità tra i ricorrenti, aggravata dalla palese contraddittorietà delle conclusioni rispetto alle censure caducatorie.
Sulla scorta dei precedenti della Sezione e della conferma in sede di appello, il Tribunale ribadisce che il ricorso collettivo presuppone l’identità delle situazioni sostanziali e processuali. L’eterogeneità delle posizioni e la disparità dei punteggi rendono impossibile configurare la prova di resistenza, quale fonte di legittimazione al ricorso. Il gravame è pertanto inammissibile nella parte in cui declina censure non prioritariamente volte all’integrale travolgimento della procedura.
Nel merito, il primo motivo — volto a censurare la soglia minima di idoneità — è infondato. La Sezione richiama la consolidata giurisprudenza costituzionale ed europea secondo cui il diritto allo studio non impedisce l’istituzione, con legge ordinaria, di limiti all’accesso, in funzione di standard formativi minimi e del fabbisogno nazionale. La previsione del cosiddetto numero chiuso, contenuta nell’art. 1 della legge n. 264/1999, ha superato il vaglio della Corte costituzionale n. 383/1998 e delle fonti europee.
Dall’infondatezza del primo motivo discende il difetto di interesse per i motivi che presuppongono il posizionamento in graduatoria, dichiarati inammissibili. Le censure relative alla violazione del principio di anonimato e alle modalità della prova sono generiche e prive di riscontro probatorio: nei test con correzione automatizzata l’anonimato non richiede peculiari valutazioni in assenza di prova di manipolazioni o frodi. La graduatoria unica nazionale si rivela, al contrario, agevolativa per i candidati.
Quanto ai quesiti di logica, la scelta rientra nella discrezionalità dell’amministrazione, sindacabile solo se manifestamente illogica. Il ricorso è dunque in parte inammissibile e in parte infondato; le spese sono compensate per i soggetti destinatari della carenza di interesse e poste a carico degli altri ricorrenti, in solido, per 1.500,00 euro oltre accessori per ciascuna amministrazione.
Nota della Redazione
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