Pena pecuniaria rideterminata al minimo edittale vigente all’epoca del fatto (Cass. pen. Sez. II n. 28252 del 24.07.2026)
In sede di giudizio di rinvio la pena pecuniaria va ancorata al minimo edittale vigente all’epoca del fatto, non a quello risultante dalle successive modifiche normative, con annullamento senza rinvio ex art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.