Pena pecuniaria rideterminata al minimo edittale vigente all’epoca del fatto (Cass. pen. Sez. II n. 28252 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La determinazione della pena pecuniaria in sede di giudizio di rinvio deve essere operata avendo riguardo al minimo edittale vigente all’epoca del fatto, non a quello risultante da successive modifiche normative, in applicazione del principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole. Ove la sentenza impugnata abbia fissato la multa facendo riferimento al minimo edittale erroneamente individuato e la correzione non richieda ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione annulla senza rinvio sul punto, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., rideterminando direttamente la sanzione. Le censure relative a questioni già coperte dal giudicato formatosi con la sentenza rescindente sono inammissibili perché non consentite nel giudizio di rinvio.
Il Fatto
La Corte di appello di Reggio Calabria, in sede di giudizio di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Messina e condannava il ricorrente alla pena di giustizia e al risarcimento del danno in favore delle parti civili per il reato di estorsione di cui al capo 24. La Corte territoriale escludeva l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. e considerava equivalenti le attenuanti generiche alle aggravanti di cui all’art. 628 cod. pen.
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione deducendo sette motivi, tra cui la prescrizione del reato, la misura della pena pecuniaria rispetto al minimo edittale dell’epoca del fatto, la sussistenza dell’aggravante mafiosa, la mancata concessione dell’indulto e l’erroneità delle statuizioni civili.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso solo in relazione alla determinazione della pena pecuniaria, dichiarandolo inammissibile nel resto. Sul primo motivo, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata l’eccezione di prescrizione: al reato commesso tra agosto e novembre 2004 va applicata, in quanto più favorevole, la disciplina antecedente alla legge n. 251/2005, che prevede un termine prescrizionale di quindici anni, aumentato di sette anni e sei mesi per gli eventi interruttivi ai sensi dell’art. 160, terzo comma, cod. pen. nella vecchia formulazione, per un totale di ventidue anni e sei mesi.
Il terzo motivo è stato accolto. La Corte di appello aveva fissato la multa in euro 1000, ritenendola il minimo edittale, ma all’epoca del fatto il reato prevedeva una pena pecuniaria minima di euro 516, sostituita per effetto della legge n. 3/2012. Ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha annullato senza rinvio sul punto, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., rideterminando la multa in euro 516.
I motivi quarto e quinto sono stati dichiarati inammissibili perché non consentiti. La sentenza rescindente aveva statuito che l’estorsione doveva ritenersi commessa da persone legate ad un sodalizio mafioso, con la conseguenza che ogni questione sulla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 628, terzo comma, n. 3), cod. pen. era preclusa in sede di rinvio. Parimenti, non risultava avanzata alcuna richiesta di prevalenza delle attenuanti né di applicazione della lieve entità di cui alla Corte cost. n. 120/2023.
Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile per mancanza di interesse: in caso di omessa pronuncia sull’indulto, l’imputato può ottenerne l’applicazione anche in sede esecutiva, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata. Il settimo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, restando ferma la legittimità delle statuizioni civili in favore delle parti diverse dalla persona offesa in ragione dell’aggravante mafiosa.
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Nota della Redazione
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