Sub-ATO comunale annullato per incompetenza e difetto dei presupposti (TAR Lazio n. 4364 del 09.03.2026)
È illegittima la delibera comunale che istituisce un sub-ambito territoriale ottimale per la continuità della gestione autonoma del servizio idrico: la delimitazione degli ATO spetta alla Regione e l’accertamento dei presupposti ex art. 147, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006 è riservato all’Ente di governo d’ambito.