Misure alternative e osservazione intramuraria (Cass. pen. Sez. 1 n. 1063 del 12.01.2026)
È necessaria l’osservazione scientifica della personalità per un anno, ex art. 4-bis, comma 1-quater, ord. pen., per i condannati per il delitto di violenza sessuale di gruppo aggravato ai sensi dell’art. 609-ter cod. pen., anche quando sia stata riconosciuta l’attenuante della minore gravità. Il beneficio dell’esenzione si applica solo all’ipotesi delittuosa dell’art. 609-bis cod. pen.