Misure alternative e osservazione intramuraria (Cass. pen. Sez. 1 n. 1063 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il presupposto dell’osservazione scientifica della personalità per la durata di un anno, previsto dall’art. 4-bis, comma 1-quater, ord. pen., per l’ammissione dei condannati ai reati di cui agli artt. 609-bis e 609-ter cod. pen. alle misure alternative alla detenzione, opera anche quando al condannato sia stata riconosciuta la circostanza attenuante della minore gravità di cui all’art. 609-bis, comma terzo, cod. pen. Il tenore letterale della norma limita l’esenzione dal periodo di osservazione alla sola ipotesi delittuosa di cui all’art. 609-bis cod. pen., con esclusione delle fattispecie aggravate ai sensi dell’art. 609-ter cod. pen. Tale esclusione non è superabile in via interpretativa.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza rigettava la richiesta di applicazione di una misura alternativa alla detenzione presentata nell’interesse di un condannato per i reati di cui agli artt. 572, 609-bis e 609-ter, primo comma, n. 5-quater, cod. pen., ritenendo mancante il requisito del periodo di osservazione intramuraria di almeno un anno.

Avverso tale provvedimento l’interessato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge per l’errore contenuto nel dispositivo della sentenza di esecuzione, che non avrebbe considerato la prevalenza dell’attenuante di cui all’ultimo comma dell’art. 609-bis cod. pen. sull’aggravante contestata. A sostegno del motivo, veniva prodotto il provvedimento di correzione dell’errore materiale. Un secondo motivo lamentava la mancata acquisizione della documentazione sanitaria relativa alla sorveglianza psicologica cui era sottoposto l’interessato.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il ricorso infondato, condividendo la requisitoria del Procuratore generale. L’elemento dirimente è rappresentato dalla circostanza che il ricorrente è stato condannato per le fattispecie di cui agli artt. 609-bis e 609-ter cod. pen., che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 4-bis, comma 1-quater, legge n. 354/1975, come modificato dalla legge n. 38/2009. Per tali reati, l’accesso alle misure alternative richiede l’espletamento di almeno un anno di osservazione intramuraria.

La giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che l’osservazione scientifica è necessaria anche qualora sia riconosciuta l’attenuante della minore gravità, in quanto la norma citata, nella sua prima parte, richiama i delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 609-undecies cod. pen., mentre l’esenzione è prevista solo per il delitto di cui all’art. 609-bis cod. pen., quando risulti applicata la relativa attenuante. Il dato letterale manifesta la volontà del legislatore di riservare il trattamento più favorevole alla sola ipotesi delittuosa di cui all’art. 609-bis cod. pen., senza possibilità di estensione interpretativa.

La Corte ha quindi precisato che il giudice di merito, pur non avendo riconosciuto nel dispositivo l’esistenza della circostanza attenuante della minore gravità, annotata in calce alla sentenza a seguito della procedura di correzione dell’errore materiale ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen., ha comunque correttamente deciso la questione, in quanto la decisione risulta conforme al dettato normativo come interpretato dalla giurisprudenza.

La mancanza del requisito dell’osservazione, di natura ostativa, rende altresì infondato il secondo motivo di ricorso, atteso che l’eventuale acquisizione della documentazione richiesta non avrebbe potuto comunque superare il predetto ostacolo normativo. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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