Revoca del giudice onorario per condotta lesiva del prestigio della funzione (TAR Lazio n. 2257 del 05.02.2026)
La revoca del magistrato onorario ex art. 21, comma 5, d.lgs. 116/2017 non è sanzione disciplinare: l’inutilizzabilità penalistica delle prove non impedisce di apprezzare la condotta lesiva del prestigio della funzione.