Revoca del giudice onorario per condotta lesiva del prestigio della funzione (TAR Lazio n. 2257 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del magistrato onorario disposta ai sensi dell’art. 21, comma 5, d.lgs. n. 116/2017 non integra un provvedimento disciplinare in senso stretto, ma una revoca sanzionatoria conseguente all’accertamento di una condotta, tenuta in ufficio o fuori, idonea a compromettere il prestigio delle funzioni attribuite. Ne deriva che non operano i vincoli decisori propri del giudicato penale e che l’eventuale inutilizzabilità di una prova nel processo penale non ne preclude la valutazione ai fini del provvedimento di revoca. Il giudice amministrativo esercita sul provvedimento un sindacato estrinseco, di ragionevolezza e congruità della motivazione, senza sostituire la propria valutazione a quella del CSM.
Il Fatto
Il ricorrente, magistrato onorario con funzioni di giudice di pace, è stato indagato per favoreggiamento personale nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Torre Annunziata su un sistema di corruzione in atti giudiziari e truffe assicurative. Sottoposto ad arresti domiciliari, è stato sospeso in via cautelare dall’esercizio delle funzioni. Il procedimento disciplinare, inizialmente sospeso in attesa del penale, è stato poi riattivato dopo la condanna di primo grado per il solo reato di favoreggiamento.
Il CSM, con delibera del 16.10.2024, ha condiviso la proposta del Consiglio Giudiziario di applicare la revoca dall’incarico; il Ministro della Giustizia ha quindi emanato il decreto di revoca del 21.11.2024. Il ricorrente ha impugnato il decreto e gli atti presupposti davanti al TAR Lazio, deducendo l’illegittimità costituzionale dell’art. 21, comma 5, d.lgs. n. 116/2017 per disparità di trattamento rispetto ai magistrati togati, oltre a violazione di legge ed eccesso di potere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esclude anzitutto la rilevanza delle questioni di costituzionalità: l’art. 1 della legge n. 51/2025 ha introdotto l’art. 30 sexies del d.lgs. n. 116/2017, prevedendo un sistema di sanzioni graduate in luogo dell’automatismo della revoca, mentre la Corte costituzionale n. 41 del 2021 e il Cons. Stato n. 1334 del 2024 hanno chiarito che la diversità di trattamento tra magistrati ordinari e onorari trova fondamento nell’art. 106 Cost. e non impone un’equiparazione incondizionata.
Nel merito, il TAR respinge l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, perché la controversia incide su un organico alle dipendenze del dicastero, e ricostruisce la fattispecie: il procedimento ex art. 21 d.lgs. n. 116/2017 non è disciplinare in senso stretto, poiché manca un sistema di illeciti tipizzati e il rapporto onorario non è di pubblico impiego (art. 1, comma 3, d.lgs. n. 116/2017). Si tratta di una revoca sanzionatoria, che l’Adunanza Plenaria n. 18 del 2020 e il Cons. Stato n. 3569 del 2024 collocano nell’alveo dell’autotutela vincolata.
Poiché non è controversa una sanzione disciplinare, non si applica il vincolo derivante dalle sentenze penali assolutorie delineato dalla Cass. n. 7853 del 2024. Il Collegio rileva che la pronuncia di annullamento della condanna si fonda sull’inutilizzabilità delle intercettazioni, che attinge la capacità probatoria degli atti nel processo penale ma non la loro rilevanza nella sede amministrativa.
Il fatto materiale resta accertato: il ricorrente, appresa la notizia di indagini a carico di un collega, inviò un tecnico per la bonifica dello studio da eventuali microspie, in vista di una finalità di elusione delle investigazioni. La condotta è inconciliabile con i doveri di riserbo, correttezza ed equilibrio fissati dall’art. 20 del d.lgs. n. 116/2017. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della novità delle questioni.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.