Soglia dell’ingente quantità e bilanciamento delle circostanze (Cass. pen. Sez. 7 n. 11946 del 30.03.2026)
In tema di droghe leggere, dopo la riforma del 2014 restano validi i criteri delle Sezioni Unite basati sul rapporto tra principio attivo e valore tabellare: l’aggravante dell’ingente quantità non è di norma ravvisabile sotto i due chilogrammi di principio attivo.