Soglia dell’ingente quantità e bilanciamento delle circostanze (Cass. pen. Sez. 7 n. 11946 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La circostanza aggravante dell’ingente quantità di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 continua a essere valutata, anche dopo la riforma operata dal d.l. n. 36/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 79/2014, secondo i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissati dalle Sezioni Unite n. 36258 del 2012, Biondi. Con riferimento alle droghe leggere, l’aggravante non è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a due chilogrammi, pari a quattromila volte il valore-soglia di 500 milligrammi. Il giudizio di bilanciamento tra circostanze ex art. 62-bis cod. pen. è sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o arbitrio, quando la motivazione sia sufficiente.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato in secondo grado dalla Corte d’appello di Roma, proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza del 02/07/2025, deducendo due motivi. Con il primo motivo lamentava la violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata esclusione dell’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990. Con il secondo motivo censurava la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura generici e di contenuto fattuale, già adeguatamente esaminati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito. I giudici di legittimità hanno valorizzato la motivazione della sentenza impugnata, che aveva accertato la sussistenza dell’“ingente quantità” sulla base del dato ponderale dell’hashish sequestrato, pari a tre chilogrammi di principio attivo, della suddivisione dello stupefacente in involucri separati confezionati professionalmente e del contenuto dei messaggi rinvenuti sul telefono cellulare, indicativi di una stabile attività di spaccio.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ne ha affermato la sussistenza, anche alla luce dell’ammissione dell’addebito da parte dell’imputato. Sul piano del diritto, la Corte ha ribadito che, per l’individuazione della soglia oltre la quale è configurabile l’aggravante, conservano validità i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile, fissati dalle Sezioni Unite n. 36258 del 2012, Biondi. Con particolare riguardo alle cosiddette droghe leggere, l’aggravante non è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a due chilogrammi, soglia pari a quattromila volte il valore-soglia di 500 milligrammi, come precisato dalle Sezioni Unite n. 14722 del 2020, Polito.
Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile per la natura fattuale delle censure. La Corte ha osservato che il giudizio di bilanciamento operato dal giudice di merito, fondato sulla gravità del fatto, desumibile dal dato quantitativo e dalle modalità della condotta, nonché dai precedenti penali dell’imputato, non risultava manifestamente illogico. I giudici hanno richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 10713 del 2010, Contaldo, secondo cui le statuizioni relative alla comparazione tra circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del merito, sfuggono al sindacato di legittimità quando non siano frutto di arbitrio e siano sorrette da motivazione sufficiente.
Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., richiamando la sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000.
Nota della Redazione
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