Indebita riscossione di ratei pensionistici post mortem è appropriazione indebita non truffa (Cass. pen. Sez. VI n. 10935 del 19.03.2025)
Il delegato alla riscossione che trattiene i ratei pensionistici maturati dopo il decesso del titolare non integra il delitto di cui all’art. 316-ter cod. pen., ma quello di appropriazione indebita, non incombendogli alcun obbligo di comunicare all’INPS la morte del congiunto.