Revoca del fallimento e responsabilità erariale per compensi del coadiutore (Cass. civ. Sez. I n. 830 del 13.01.2025)
In caso di revoca della dichiarazione di fallimento l’Erario è tenuto al pagamento dei compensi del professionista nominato nella procedura, se manca la colpa del creditore istante e del debitore. Una seconda dichiarazione di fallimento, con attivo capiente, non fa venir meno i presupposti applicativi dell’art. 147 d.P.R. n. 115/2002.