Nella liquidazione giudiziale l’onere di provare i requisiti dimensionali grava sul debitore (Cass. civ. Sez. I n. 18418 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella liquidazione giudiziale, l’onere di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all’art. 2, comma 1, lett. d), CCII grava sul debitore, il quale deve fornire un’integrale ed affidabile ricostruzione del quadro complessivo delle proprie esposizioni debitorie. La sola ammissione al passivo di crediti per un ammontare inferiore alla soglia di cui alla citata disposizione non è di per sé sufficiente ad assolvere tale onere, potendo sussistere ulteriori debiti non ancora iscritti a ruolo o non fatti valere da creditori non ancora ammessi. La valutazione di attendibilità e completezza della documentazione prodotta dal debitore costituisce apprezzamento di fatto del giudice di merito, non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non apparente.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli dichiarava aperta la liquidazione giudiziale della società su istanza di Invitalia. La società proponeva reclamo, lamentando il mancato superamento della soglia di esposizione debitoria prevista dall’art. 2, comma 1, lett. d), CCII e affidandosi a una consulenza tecnica di parte.
La Corte d’appello di Napoli rigettava il reclamo, rilevando una discrasia tra l’importo dei debiti erariali indicati dal consulente di parte e l’ammontare dei crediti di ADER ammessi al passivo, risultati pari a più del doppio. La Corte distrettuale riteneva, quindi, non attendibile la perizia di parte e non escludeva l’esistenza di ulteriori esposizioni debitorie. La società proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, dichiarandoli in parte inammissibili e in parte infondati. Preliminarmente, ha chiarito che l’art. 121 CCII pone a carico dell’imprenditore, nel procedimento di cui all’art. 41 CCII, l’onere di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti dimensionali, dando continuità alla regola già prevista dall’art. 1, comma 2, l. fall..
La Corte ha poi ritenuto che la valutazione compiuta dalla Corte distrettuale, circa la discrasia tra la perizia di parte e lo stato passivo e la conseguente incompletezza della ricostruzione debitoria, costituisca una compiuta disamina del motivo di reclamo, sorretta da una chiara illustrazione dell’iter logico seguito. Le censure del ricorrente sono state, pertanto, considerate espressione di un mero dissenso rispetto a un apprezzamento di fatto del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità.
Quanto alla dedotta violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 20867/2020, secondo cui è ammissibile la doglianza per violazione dell’art. 115 solo quando si denunci che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti. È invece inammissibile la censura che miri a rimettere in discussione la valutazione delle prove, essendo tale attività consentita dall’art. 116 cod. proc. civ.
La Corte ha concluso rigettando il ricorso e condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.