Il giudice del rinvio deve eseguire il criterio delle piene ordinarie senza invadere il giudicato (Cass. civ. Sez. 5 n. 10411 del 20.04.2026)
È viziata la sentenza resa in sede di rinvio che travisa la ragione della cassazione, non applica il criterio del limite delle piene ordinarie per la demanialità delle aree rivierasche e riforma in peius la pronuncia d’appello non impugnata, ormai coperta da giudicato.