Il giudice del rinvio deve eseguire il criterio delle piene ordinarie senza invadere il giudicato (Cass. civ. Sez. 5 n. 10411 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di rinvio, investito della decisione ai sensi dell’art. 384 c.p.c., è tenuto a conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di legittimità e a eseguire il programma delimitativo indicato nella sentenza di annullamento, senza poter travisare la ratio decidendi della cassazione né sostituire il criterio legale di individuazione del confine tra proprietà demaniale e proprietà privata. La pronuncia d’appello parzialmente favorevole al contribuente, non investita da ricorso incidentale, passa in giudicato sui capi non impugnati, con la conseguenza che il giudice del rinvio non può confermare la sentenza di primo grado ampliando l’accoglimento oltre il limite risultante dalla statuizione ormai definitiva, in violazione del divieto di reformatio in peius. La determinazione del confine tra acque pubbliche e terreni rivieraschi va operata secondo il criterio del livello medio delle piene ordinarie, senza computare le opere antropiche realizzate sull’area demaniale.
Il Fatto
Il contribuente impugnò un’ingiunzione di pagamento emessa dal Consorzio di bonifica per il recupero di contributi consortili relativi all’anno 2009, contestando la minore superficie del proprio terreno a seguito di lavori di regimentazione di un canale confinante. Il giudice di primo grado accolse integralmente il ricorso, ma la Commissione Tributaria Regionale, in riforma, ritenne legittima l’ingiunzione, rideterminando però il tributo in ragione dell’accertata riduzione della superficie fondiaria.
La Corte di cassazione, con precedente ordinanza, accolse il settimo motivo di ricorso del Consorzio, cassando la sentenza e rinviando al giudice d’appello per il riesame alla luce del criterio del livello medio delle piene ordinarie, richiamando le sentenze delle Sezioni Unite nn. 13834/2005, 16241/2011 e 19703/2012 e sottolineando la rilevanza del supplemento di CTU disposto dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche. In sede di rinvio, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto ha confermato la sentenza di primo grado, richiamando una consulenza tecnica diversa da quella indicata in sede di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto il primo motivo, rilevando che il giudice del rinvio aveva travisato la ragione stessa della cassazione. La sentenza impugnata aveva fatto riferimento alla consulenza tecnica acquisita nel precedente giudizio d’appello, mentre l’ordinanza di legittimità si era riferita espressamente al supplemento di CTU disposto nel 2014 dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, valorizzato anche dalle sentenze del giudice speciale ai fini della ricostruzione fattuale del confine. Il mancato rispetto dell’art. 384 c.p.c. ha quindi determinato l’elusione del principio di diritto vincolante.
La Corte ha altresì ritenuto fondato il terzo motivo, riguardante la violazione del divieto di reformatio in peius. L’accoglimento parziale dell’appello da parte del giudice di secondo grado, non oggetto di ricorso incidentale in sede di legittimità, aveva determinato il passaggio in giudicato della statuizione che, negando l’esenzione totale, aveva ridotto la quota dovuta eliminando la fascia contestata. Il giudice del rinvio, confermando invece integralmente la sentenza di primo grado, ha ampliato l’accoglimento oltre il limite del giudicato, riformando in senso sfavorevole al Consorzio una statuizione ormai definitiva.
Il secondo motivo, concernente la violazione dell’art. 822 c.c. e dell’art. 1 R.D. n. 1775/1933, è rimasto assorbito. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha nuovamente rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, demandando l’esecuzione di quanto disposto con la precedente ordinanza e la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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