Il collegamento societario tra parenti non basta a configurare un gruppo, occorre la prova della direzione e coordinamento (Cass. civ. Sez. 5 n. 9907 del 17.04.2026)
Ai fini tributari, il rapporto di parentela tra soci di società diverse non è di per sé sufficiente a provare il collegamento societario esterno ex art. 2359, terzo comma, c.c., né tanto meno a far presumere l’esistenza di un gruppo societario, che richiede la prova rigorosa dell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento da parte della capogruppo.