Il collegamento societario tra parenti non basta a configurare un gruppo, occorre la prova della direzione e coordinamento (Cass. civ. Sez. 5 n. 9907 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rapporto di parentela tra soci di società diverse non è di per sé sufficiente a dimostrare l’esistenza del collegamento societario esterno ai sensi dell’art. 2359, terzo comma, c.c., essendo necessario l’accertamento in concreto dell’esercizio di un’influenza notevole da parte di una determinata società sulle decisioni assembleari strategiche dell’altra. L’accertamento del collegamento societario non vale, inoltre, a far presumere l’esistenza di un gruppo societario, che richiede la prova rigorosa dell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento da parte della società capogruppo, ai sensi dell’art. 2497-sexies c.c. In materia tributaria, l’art. 88, comma 4, T.U.I.R., in quanto norma di esenzione fiscale a carattere eccezionale, non si applica ai versamenti effettuati da soggetti diversi dai soci della società beneficiaria, anche se da questi delegati al pagamento nell’ambito di operazioni tra società del medesimo gruppo.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società un avviso di accertamento con cui recuperava a tassazione, ai fini IRES e IRAP, maggiori ricavi non dichiarati, qualificando taluni versamenti effettuati dalla contribuente a favore di una diversa società come sopravvenienze attive ai sensi dell’art. 88 T.U.I.R. L’Ufficio escludeva la sussistenza di un collegamento societario e la ricorrenza di ragioni giuridiche o scelte economiche che giustificassero la concessione di credito all’altra società.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso della società, ritenendo non provato il dedotto collegamento. La Commissione tributaria regionale della Calabria accoglieva invece l’appello, qualificando le movimentazioni come non imponibili in quanto infragruppo, sulla base del mero rapporto di parentela tra i soci delle società coinvolte. Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato infondato il primo motivo di ricorso, relativo alla pretesa genericità dell’appello. Ha ribadito che la sanzione di inammissibilità prevista dall’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546/1992 deve essere interpretata restrittivamente, essendo sufficiente un’esposizione chiara e univoca, anche se sommaria, della domanda e delle ragioni di doglianza.
Ha invece accolto il secondo motivo, incentrato sull’erronea interpretazione dei presupposti del collegamento societario. La Corte ha ricostruito la nozione di gruppo d’imprese, il cui elemento strutturale è costituito dalla presenza di una capogruppo che eserciti un’influenza dominante, e ha chiarito che il collegamento societario di cui all’art. 2359, terzo comma, c.c. presuppone l’accertamento in concreto dell’esercizio di un’influenza notevole sulle decisioni assembleari.
La mera constatazione del rapporto di parentela tra soci di società diverse non è sufficiente, perché occorre verificare come le dinamiche familiari si siano tradotte in un’effettiva influenza strategica. In ogni caso, la prova del collegamento non determina la presunzione di esistenza del gruppo societario, richiamando l’art. 2497-sexies c.c. solo la parte dell’art. 2359 c.c. relativa al controllo.
Quanto al profilo fiscale, la Corte ha precisato che l’art. 88, comma 4, T.U.I.R., norma di stretta interpretazione, non considera sopravvenienze attive solo i versamenti dei soci a fondo perduto o in conto capitale, non essendo applicabile a versamenti effettuati da soggetti non soci, quand’anche delegati nell’ambito di operazioni di gruppo (cfr. Cass. n. 22917/2014).
La sentenza impugnata è stata quindi cassata per non aver la C.T.R. accertato l’influenza effettiva della pretesa capogruppo, per aver confuso collegamento e gruppo societario e per non aver considerato la mancanza di bilancio consolidato. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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