Continuazione tra clan distinti esclusa senza prova del disegno unitario (Cass. pen. Sez. I n. 815 del 09.01.2025)
Il riconoscimento della continuazione tra reati associativi richiede la prova che, al momento del primo reato, i successivi fossero programmati nelle linee essenziali. La contiguità spazio-temporale e l’omogeneità degli illeciti non bastano a integrare l’unicità del disegno criminoso.