Continuazione tra clan distinti esclusa senza prova del disegno unitario (Cass. pen. Sez. I n. 815 del 09.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione tra reati, anche in sede esecutiva ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., esige una rigorosa verifica dell’unicità del disegno criminoso, da accertare con riferimento al momento della commissione del primo illecito. L’omogeneità delle violazioni, l’identità del bene protetto e la contiguità spazio-temporale degli illeciti costituiscono indici rivelatori, ma non consentono, da soli, di affermare che gli illeciti siano frutto di un’unica deliberazione di fondo. L’apprezzamento degli elementi rilevanti è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità quando sorretto da motivazione adeguata e congrua, priva di vizi logici e travisamenti di fatto.

Il Fatto

Il condannato propone istanza innanzi al giudice dell’esecuzione per ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a condotte di reato separatamente giudicate e integranti violazione degli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Con una prima sentenza della Corte di appello di Napoli, irrevocabile dal 10 novembre 2023, l’istante risulta condannato quale promotore di un sodalizio dedito al narcotraffico, operante in un parco di Somma Vesuviana dal 2011 al 2018, e quale autore di una singola condotta di spaccio. Con una seconda sentenza della medesima Corte, irrevocabile dal 18 gennaio 2023, risulta condannato quale partecipe, sino al 2015, di un distinto sodalizio di narcotraffico, dal quale il primo clan si approvvigionava.

Il giudice dell’esecuzione rigetta l’istanza, escludendo che l’inserimento in compagini associative differenti, finalizzate alla perpetrazione dei medesimi reati, valga a dimostrare l’identità del disegno criminoso. Il condannato ricorre per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte richiama la giurisprudenza costante, anche delle Sezioni Unite n. 28659 del 18/05/2017, secondo cui il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un’approfondita e rigorosa verifica volta a riscontrare se, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali.

L’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, unitamente alla contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresenta solo alcuni degli indici rivelatori. Essi, pur indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono di per sé di ritenere che gli illeciti siano frutto di determinazioni volitive risalenti a un’unica deliberazione di fondo, come affermato da Sez. III n. 3111 del 20/11/2013.

La ratio della disciplina va ravvisata, sul piano intellettivo, nell’iniziale previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell’agente e, sul piano della volontà, nell’elaborazione di un programma di massima, ancorché richiedente, di volta in volta, ulteriori specifiche volizioni, secondo Sez. I n. 34502 del 02/07/2015.

Il riscontro degli elementi rilevanti a stabilire l’unicità del disegno criminoso – tra cui le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita – è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità quando il convincimento sia sorretto da motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto, come affermato da Sez. I n. 354 del 28/01/1991.

L’ordinanza impugnata costituisce esercizio bilanciato e ragionevole di tale discrezionalità, avendo plausibilmente rilevato l’assenza di un chiaro legame finalistico tra le condotte associative di causa, pur contigue dal lato spaziale e temporale. La valutazione è sostenuta da elementi significativi, tra cui la risalenza del rapporto di cointeressenza criminale a data antecedente il promovimento dell’autonomo clan, la pluralità delle fonti di approvvigionamento e la separata capacità operativa del clan stesso. Fattori che diversificano ampiamente i due fenomeni di criminalità associativa e orientano per l’esclusione di una programmazione unitaria.

Le censure del ricorrente si risolvono in contestazioni di mero fatto, inidonee a infirmare il giudizio di merito logicamente argomentato ed estranee al sindacato di legittimità. Seguono la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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