Accertamento sintetico: onere probatorio e durata del possesso dei redditi (Cass. civ. Sez. V n. 10976 del 23.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico del reddito, l’art. 38, comma sesto, d.P.R. n. 600/1973 consente al contribuente di dimostrare che il maggior reddito determinato con tale metodo è costituito, in tutto o in parte, da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte. La norma esige però che l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso risultino da idonea documentazione. Non è sufficiente la prova della mera disponibilità di ulteriori redditi, né il semplice transito delle somme nella disponibilità del contribuente. Occorre una prova documentale di circostanze sintomatiche che tali redditi siano stati utilizzati per coprire le spese contestate o il tenore di vita accertato. Il giudizio sull’idoneità della documentazione costituisce accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità ove sorretto da motivazione comprensibile.
Il Fatto
Il contribuente riceveva due avvisi di accertamento ai fini IRPEF per gli anni d’imposta 2007 e 2008. L’Agenzia delle Entrate rideterminava sinteticamente il reddito complessivo ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, muovendo dal riscontro di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva: autovettura di grossa cilindrata, abitazione principale, abitazione secondaria e acquisto di ulteriore autovettura.
Dopo un infruttuoso tentativo di accertamento con adesione, il contribuente impugnava gli atti dinanzi alla C.t.p. di Bari, che riuniva i ricorsi e li accoglieva parzialmente, rideterminando il reddito sintetico. La C.t.r. rigettava l’appello del contribuente. Avverso tale decisione il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, deducendo violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. sotto il profilo dell’error in procedendo e del difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
I due motivi sono trattati congiuntamente e dichiarati infondati. Il contribuente lamentava che la C.t.r. avesse omesso di esaminare la documentazione bancaria attestante la disponibilità di somme provenienti da disinvestimenti, idonee a giustificare i redditi dichiarati. La Corte ricostruisce il quadro normativo di riferimento richiamando il consolidato orientamento di legittimità.
Secondo la giurisprudenza richiamata, l’art. 38, comma sesto, d.P.R. n. 600/1973 non preclude al contribuente di provare l’esistenza di redditi esenti o soggetti a ritenuta. Tuttavia la norma richiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di tali redditi: pretende una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che essi siano stati impiegati per coprire le spese contestate. Il riferimento alla entità e alla durata del possesso ancora a fatti oggettivi, di tipo quantitativo e temporale, la riferibilità della maggiore capacità contributiva ai redditi ulteriori.
La Corte chiarisce che la prova non è onerosa: può essere fornita con l’esibizione degli estratti conto bancari idonei a dimostrare la durata del possesso, e non il semplice transito delle somme. Se i redditi ulteriori fossero destinati a finalità estranee all’accertamento, come un ulteriore investimento finanziario, essi non sarebbero utili a giustificare le spese e il tenore di vita accertato.
Nel caso concreto, la Corte rileva che la sentenza impugnata non ha affatto omesso l’esame dei fatti allegati: i disinvestimenti sono stati presi in considerazione nel corpo della motivazione. La C.t.r. ha invece valutato, con giudizio di merito non sindacabile in sede di legittimità, che la documentazione prodotta non dimostrasse la durata del possesso delle risorse né la loro riferibilità ai redditi dichiarati.
La motivazione è dunque comprensibile nel suo iter logico-giuridico: la C.t.r. ha constatato l’insufficienza probatoria della documentazione del contribuente a fronte del compendio indiziario dell’ente erariale. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese liquidate in € 2.400,00 oltre spese prenotate a debito, e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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