Anatocismo bancario e fideiussioni ABI: allegazioni tempestive necessarie (Cass. 851/2026)
Con l’ordinanza n. 851, depositata il 15 gennaio 2026, la Prima Sezione civile della Corte di cassazione ha esaminato un contenzioso bancario relativo ad anatocismo, usura, cessione di crediti e nullità delle fideiussioni omnibus conformi allo schema ABI.
Questione esaminata
Una società correntista e i suoi fideiussori si erano opposti a un decreto ingiuntivo emesso per il saldo passivo di un conto corrente e di un conto anticipi, per oltre 278.000 euro. Tra le contestazioni figuravano l’applicazione di interessi anatocistici e usurari, l’effetto delle cessioni di crediti effettuate a garanzia e la nullità delle fideiussioni per conformità alle clausole dello schema ABI oggetto del provvedimento della Banca d’Italia del 2005.
La Corte d’appello aveva respinto le doglianze. I ricorrenti hanno quindi invocato, tra le altre norme, gli artt. 117 e 120 del Testo unico bancario, sostenendo l’illegittimità della capitalizzazione degli interessi e la rilevabilità d’ufficio della nullità delle garanzie.
Principio affermato
La rilevabilità d’ufficio di una nullità contrattuale non esonera la parte dall’allegare tempestivamente i fatti necessari a configurarla. Nel caso delle fideiussioni conformi allo schema ABI, devono risultare dagli atti il provvedimento della Banca d’Italia, la natura omnibus della garanzia, il periodo di stipulazione, l’effettiva corrispondenza delle clausole e la concreta incidenza della loro eventuale nullità sul debito del garante.
Quanto all’anatocismo, il motivo di ricorso deve confrontarsi con tutte le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata. Se una ratio autonoma e sufficiente resta priva di specifica censura, la doglianza è inammissibile anche quando richiama il divieto introdotto mediante la modifica dell’art. 120 TUB.
Motivazione della Cassazione
Il contratto di conto corrente, stipulato nel 2008, era stato ritenuto conforme alla delibera CICR del 9 febbraio 2000. Per il periodo successivo al 31 dicembre 2013, il giudice d’appello aveva inoltre osservato che il credito azionato comprendeva interessi maturati soltanto fino al 27 febbraio 2014: il primo trimestre non era ancora scaduto alla cessazione del rapporto, con conseguente esclusione, nel caso concreto, di un nuovo fenomeno anatocistico.
I ricorrenti non avevano attaccato in modo specifico questa autonoma ragione della decisione. La Corte ha quindi ritenuto inammissibile la censura, senza dover risolvere in astratto il dibattito sull’immediata operatività della modifica dell’art. 120 TUB e sulla necessità della successiva disciplina CICR.
Anche la contestazione delle fideiussioni è stata dichiarata inammissibile. L’eccezione era stata sviluppata tardivamente e non risultavano tempestivamente acquisiti tutti i fatti necessari a stabilire l’esistenza dell’intesa anticoncorrenziale nel periodo rilevante, l’identità delle clausole e l’interesse concreto alla declaratoria. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile.
Rilevanza pratica
La pronuncia conferma che le controversie bancarie richiedono allegazioni puntuali fin dal primo grado. Non è sufficiente richiamare genericamente l’art. 120 TUB, lo schema ABI o il provvedimento della Banca d’Italia: occorre collegare le norme alla cronologia del rapporto, al contenuto effettivo del contratto e agli importi concretamente richiesti.
Per correntisti e fideiussori è inoltre essenziale impugnare tutte le rationes decidendi della sentenza. Una motivazione autonoma non specificamente censurata rende inutile la discussione sugli altri profili e può condurre all’inammissibilità del ricorso senza un esame sostanziale della pretesa.