Art. 495 c.c. Pagamento dei creditori e legatari
Trascorso un mese dalla trascrizione prevista nell’art. 484 o dall’annotazione disposta nello stesso articolo per il caso che l’inventario sia posteriore alla…
Trascorso un mese dalla trascrizione prevista nell’art. 484 o dall’annotazione disposta nello stesso articolo per il caso che l’inventario sia posteriore alla…
Diritto condominiale — Rappresentanza in assemblea, deleghe, comproprietà indivisa, condominio complesso, usufrutto
La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto.
L’eredità si devolve per legge o per testamento. Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria.
Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione.
L’eredità si acquista con l’accettazione. L’effetto dell’accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione.
Il chiamato all’eredità può esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione.
Se il chiamato rinunzia all’eredità, le spese sostenute per gli atti indicati dall’articolo precedente sono a carico dell’eredità.
Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell’apertura della successione.
chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima,…
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