Sottoscrizione sulla faccia anteriore della cambiale tra avallo e coemittenza (Cass. civ. Sez. I n. 13296 del 14.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di cambiale sottoscritta da più soggetti, la firma apposta sulla faccia anteriore del titolo, in assenza di indicazioni espressive della volontà di prestare avallo, è riconducibile all’assunzione dell’obbligazione dell’emittente e non a quella del garante. La qualità di avallante di colui che abbia sottoscritto il titolo insieme ad altri, ove non risulti altrimenti dal titolo stesso, deve essere provata dall’interessato mediante la dimostrazione della qualità di unico emittente di uno dei sottoscrittori. In mancanza, non può escludersi la posizione di coemittenza. L’accertamento sul carattere della sottoscrizione costituisce indagine di fatto, devoluta al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Una ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che aveva respinto il gravame contro la decisione di primo grado. Il Tribunale aveva a sua volta rigettato l’opposizione proposta dalla ricorrente, unitamente a un altro soggetto, avverso il decreto ingiuntivo con cui era stato intimato loro il pagamento solidale di una somma in favore dei controricorrenti, in virtù di alcune cambiali.
La Corte territoriale aveva disatteso l’appello rilevando che la sottoscrizione apposta sui titoli dalla ricorrente esprimeva la volontà di assumere un’obbligazione solidale e non già di prestare avallo. La questione approda così in cassazione, ove i controricorrenti resistono con controricorso e la ricorrente deposita memoria.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte disattende l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dai controricorrenti e comunque rilevabile d’ufficio, per la mancata notifica dello stesso al condebitore solidale, parte dei giudizi di merito. Il Collegio osserva che, in presenza di cause scindibili, l’omessa notificazione dell’impugnazione nei confronti di alcune parti non ne determina l’inammissibilità qualora siano decorsi i termini per l’impugnazione, poiché in tale situazione l’inosservanza dell’art. 332 cod. proc. civ. non produce alcun effetto.
Nel merito, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669, sostenendo che la sottoscrizione apposta sulla faccia anteriore della cambiale, diversa da quella dell’emittente, dovesse essere intesa come prestazione dell’avallo. La tesi si fonda sull’assunto che la volontà di obbligarsi per avallo possa essere espressa, oltre che con le parole «per avallo» o formula equivalente apposte su parti diverse dalla faccia anteriore, anche con la mera sottoscrizione apposta sulla faccia anteriore del titolo.
La Corte ritiene il motivo infondato. Per decidere se la firma apposta sulla faccia anteriore del titolo sia di avallo o di coemittenza, nel contrasto tra le parti, va attribuita precipua importanza all’esame diretto del titolo, attraverso il rilievo della sottoscrizione e di altri elementi concorrenti idonei a stabilire il carattere dell’obbligazione assunta. In presenza di una pluralità di sottoscrizioni, la qualità di avallante di chi abbia sottoscritto insieme ad altri, ove non risulti altrimenti dal titolo, deve essere provata dall’interessato mediante la dimostrazione della qualità di unico emittente di uno dei sottoscrittori, non potendo altrimenti escludersi la posizione di coemittenza.
La Corte richiama sul punto Cass. n. 2509 del 1994 e Cass. n. 3031 del 1975. Ne consegue il rigetto della tesi secondo cui una qualsiasi sottoscrizione apposta sulla faccia anteriore della cambiale, diversa da quella dell’emittente, vada intesa quale prestazione dell’avallo.
Il Collegio aggiunge che accertare se una delle sottoscrizioni sia di avallo o di coemittenza comporta un’indagine di fatto, devoluta al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità. La sentenza impugnata, nel ritenere che, in assenza di elementi espressivi della volontà di prestare avallo, la sottoscrizione apposta dalla ricorrente fosse riconducibile alla volontà di obbligarsi quale coemittente, non si è discostata dal richiamato principio. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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