Correzione errore materiale nel dispositivo che indica il Comune invece della controricorrente (Cass. civ. Sez. I n. 15285 del 09.06.2025)
La correzione dell’errore materiale ex artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ. è ammessa quando l’indicazione nel dispositivo di un soggetto estraneo al giudizio, in luogo della parte, risulti smentita dall’intestazione e dalla motivazione del provvedimento. Nel relativo procedimento non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese.