Adesione alla seconda c.t.u. e limiti dell’omesso esame (Cass. civ. Sez. III n. 15596 del 11.06.2025)
La sentenza che si uniforma alla seconda consulenza tecnica d’ufficio, di esito opposto alla prima, non è censurabile per insufficienza di motivazione: il vizio è deducibile solo nei ristretti limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo.