Art. 1222.
Inadempimento di obbligazioni negative
Le disposizioni sulla mora non si applicano alle obbligazioni di non fare; ogni fatto compiuto in violazione di queste costituisce di per se' inadempimento.
Libro IV — Delle obbligazioni
Art. 1222.
Inadempimento di obbligazioni negative
Le disposizioni sulla mora non si applicano alle obbligazioni di non fare; ogni fatto compiuto in violazione di queste costituisce di per se' inadempimento.
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