Art. 1221.

Art. 1221.

Effetti della mora sul rischio

Il debitore che e' in mora non e' liberato per la sopravvenuta impossibilita' della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, se non prova che l'oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore.

In qualunque modo sia perita o smarrita una cosa illecitamente sottratta, la perdita di essa non libera chi l'ha sottratta dall'obbligo di restituirne il valore.

Libro IV — Delle obbligazioni