Compensi per componenti interni di commissioni di concorso e limite al trattamento accessorio (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 106 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017 configura un vincolo di spesa di diritto speciale, consistente in un’obbligazione negativa di non facere, il cui perimetro applicativo è definito in termini di tassatività e non è suscettibile di interpretazione estensiva od analogica. Il trattamento accessorio del personale, sul quale incide il limite, è riservato dalla legge alla contrattazione collettiva dall’art. 45, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, e comprende il complesso degli emolumenti diversi dallo stipendio tabellare. Ne consegue che i compensi corrisposti ai dipendenti comunali per l’attività di componente interno di commissioni di concorso nell’ente di appartenenza, ove qualificati dalla contrattazione collettiva come trattamento accessorio, soggiacciono ai limiti di spesa di cui all’art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017, disposizione imperativa e perentoria derogabile solo da espressa previsione di legge.
Il Fatto
Il Sindaco del Comune di Spinea (VE) ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto una richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, in materia di trattamento accessorio del personale. L’Amministrazione ha chiesto se i compensi corrisposti ai propri dipendenti per l’attività di componente interno di commissioni di concorso nell’ente di appartenenza siano soggetti al limite posto dall’art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017 all’ammontare delle risorse annualmente destinate al trattamento accessorio.
L’ente ha prospettato il rischio che l’imputazione di tali compensi nel tetto del trattamento accessorio comprima gli spazi finanziari per altre voci del salario accessorio e determini un’asimmetria applicativa tra commissari interni ed esterni, con possibile effetto distorsivo nella scelta dei componenti delle commissioni.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente scrutinato i presupposti di ammissibilità della richiesta. Sotto il profilo soggettivo, il parere è stato dichiarato ammissibile in quanto proveniente dal Sindaco, organo di vertice dell’Amministrazione, valorizzando l’adempimento sostanziale della trasmissione e ritenendo che la previsione dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003 — secondo cui le richieste “possono essere formulate, di norma”, dal Consiglio delle autonomie locali — non configuri una condizione rigida di ricevibilità. Sotto il profilo oggettivo, la questione è stata ritenuta inerente alla materia della contabilità pubblica, vertendo sull’interpretazione di una norma vincolistica preordinata al coordinamento della finanza pubblica.
Nel merito, la Corte ha qualificato l’art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017 come norma di diritto speciale, impositiva di una obbligazione negativa di non facere ai sensi dell’art. 1222 c.c. Tale vincolo limita l’autonomia finanziaria e di spesa dell’amministrazione e richiede una rigorosa definizione del perimetro precettivo, con esclusione di interpretazioni estensive o analogiche. Il limite non può essere esteso ad ambiti diversi da quelli previsti dalla fonte che lo introduce.
La definizione dell’ambito del trattamento accessorio è stata ricondotta alla contrattazione collettiva, in base all’art. 45, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, che vi riserva la disciplina del trattamento economico accessorio. Il trattamento accessorio comprende il complesso degli emolumenti diversi dallo stipendio tabellare, componente variabile e aggiuntiva erogata in base a performance, responsabilità o condizioni di lavoro. L’art. 7, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 vieta, inoltre, erogazioni accessorie non corrispondenti a prestazioni effettivamente rese.
La Corte ha concluso che, una volta delineato dalla contrattazione collettiva in conformità all’art. 45, commi 1 e 3, d.lgs. n. 165/2001 e ai principi di legge, il trattamento accessorio soggiace ai limiti di spesa appositamente previsti dal legislatore. L’interpretazione della contrattazione collettiva è però preclusa alla funzione consultiva della Corte, afferendo all’ambito giuslavoristico anziché a quello della contabilità pubblica. I limiti operanti sono costituiti, in generale, dall’art. 1, comma 557-quater, legge n. 296/2006 e, specificamente per il trattamento accessorio, dall’art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017, disposizioni imperative e perentorie derogabili solo da espressa disposizione di legge.
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Nota della Redazione
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