Art. 1855.

Art. 1855.

Operazione a tempo indeterminato

Se l'operazione regolata in conto corrente e' a tempo indeterminato, ciascuna delle parti puo' recedere dal contratto, dandone preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni.

Libro IV — Delle obbligazioni