Chiusura forzosa del conto corrente senza prova del preavviso: il ricorso può comunque essere respinto se il cliente rifiuta la sanatoria (ABF Bari 3835/2026)
Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Bari, decisione n. 3835 del 30 aprile 2026 (seduta 13 aprile 2026) — Pres. Tucci, Rel. Francesca Bartolini
I fatti
Il ricorrente lamentava che, il 15 ottobre 2024, l’intermediario avesse estinto forzosamente il rapporto di conto corrente per un saldo negativo di 43,00 euro, senza alcun preavviso, impedendogli così di regolarizzare la propria posizione. Esperito senza esito un tentativo di conciliazione conclusosi il 16 gennaio 2026, il ricorrente chiedeva la sospensione di ogni pretesa economica dell’intermediario e l’accertamento del proprio diritto a ottenere l’estinzione di ogni pretesa residua, previo versamento dei 43,00 euro dovuti; in sede di replica, integrava la domanda chiedendo altresì un risarcimento del danno di 200,00 euro.
L’intermediario eccepiva l’inammissibilità della domanda, trattandosi di una richiesta avente ad oggetto un facere infungibile, e produceva un tracciato che attestava l’invio della comunicazione di preavviso in data 1° settembre 2024, con consegna “allo sportello” il successivo 14 settembre, senza tuttavia allegare l’avviso di ricevimento firmato dal consegnatario.
La decisione
Il Collegio riqualifica la domanda valorizzandone la sostanza, superando così l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’intermediario. Nel merito, richiama l’orientamento consolidato secondo cui il diritto di recesso libero dal conto corrente, riconosciuto all’intermediario dall’art. 1855 c.c. nel rispetto del termine di preavviso, deve comunque essere esercitato nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza di cui all’art. 1375 c.c. (richiamando ABF Napoli n. 3970/2025 e ABF Torino n. 2606/2022).
Il Collegio rileva che l’intermediario non ha assolto l’onere probatorio circa l’effettiva ricezione del preavviso da parte del cliente, mancando l’avviso di ricevimento firmato dal consegnatario — richiamando sul punto Cass., ord. n. 31845/2022 — né ha fornito evidenza del procedimento di monitoraggio e chiusura descritto nelle condizioni contrattuali.
Tuttavia, dalla corrispondenza intercorsa tra le parti e prodotta in atti emerge che l’intermediario, in sede di procedura di mediazione, aveva proposto al ricorrente di sanare la propria posizione mediante il solo versamento del saldo negativo di 43,00 euro — proposta che lo stesso ricorrente, in una comunicazione del 20 gennaio 2026 da lui stesso prodotta, dichiara espressamente di aver rifiutato. Valutando questo comportamento, il Collegio respinge il ricorso, pur in presenza del difetto probatorio dell’intermediario sulla ricezione del preavviso.
Il mancato assolvimento, da parte dell’intermediario, dell’onere probatorio sull’effettiva ricezione del preavviso di chiusura del conto corrente non comporta automaticamente l’accoglimento del ricorso, se dagli atti risulta che il cliente ha successivamente rifiutato una proposta di sanatoria della propria posizione debitoria.
L’esito
Il Collegio non accoglie il ricorso.
Perché questa decisione conta, in pratica
Provare la ricezione del preavviso di chiusura conto è un onere che grava sulla banca, e la sola tracciatura di invio non basta: serve l’avviso di ricevimento firmato dal consegnatario. Ma questo vantaggio probatorio si può perdere per condotta successiva: se l’intermediario offre di sanare la posizione e il cliente rifiuta, l’ABF può ritenere che sia venuto meno l’interesse ad agire per il danno lamentato. Conviene sempre valutare con attenzione le proposte di composizione bonaria prima di respingerle.