Art. 1919.

Art. 1919.

Assicurazione sulla vita propria o di un terzo

L'assicurazione puo' essere stipulata sulla vita propria o su quella di un terzo.

L'assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo non e' valida se questi o il suo legale rappresentante non da' il consenso alla conclusione del contratto. Il consenso deve essere provato per iscritto.

Libro IV — Delle obbligazioni