Art. 1945.
Eccezioni opponibili dal fideiussore
Il fideiussore puo' opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dall'incapacita'.
Libro IV — Delle obbligazioni
Art. 1945.
Eccezioni opponibili dal fideiussore
Il fideiussore puo' opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dall'incapacita'.
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