Artt. 1406-1410 c.c. — Della cessione del contratto
Inquadramento sistematico del Capo
Il Capo VIII — intitolato Della cessione del contratto — disciplina agli artt. 1406–1410 c.c. l’istituto mediante il quale una parte di un contratto a prestazioni corrispettive sostituisce a sé un terzo nella propria posizione contrattuale complessiva, con il consenso dell’altra parte (contraente ceduto). Il Capo si colloca nel Titolo II del Libro IV del Codice Civile, immediatamente dopo il Capo VII (Del contratto per persona da nominare, artt. 1401–1405) e prima del Capo IX (Del contratto a favore di terzi, artt. 1411–1413).
Natura giuridica: il “negozio complesso trilaterale”
La cessione del contratto costituisce un’operazione negoziale unitaria mediante la quale si trasferisce in blocco l’intera posizione contrattuale — attiva e passiva — di una parte (cedente) a un terzo (cessionario). Essa si distingue nettamente da istituti contigui:
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dalla cessione del credito (artt. 1260–1267 c.c.), che trasferisce solo la posizione attiva;
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dalla delegazione, espromissione e accollo (artt. 1268–1276 c.c.), che operano sul solo lato passivo (obbligazioni);
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dal contratto per persona da nominare (artt. 1401–1405 c.c.), in cui la sostituzione avviene con effetto ex tunc al momento della stipula originaria, mentre nella cessione opera ex nunc;
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dalla novazione soggettiva, con la quale si estingue il rapporto originario e se ne costituisce uno nuovo, mentre la cessione determina mera successione a titolo particolare nella posizione contrattuale.
La giurisprudenza di legittimità descrive la fattispecie come “negozio complesso” che si perfeziona con il concorso di tre volontà: cedente, cessionario e contraente ceduto. Come chiarito da Cass. Sez. 2, ord. n. 19849/2018, la cessione del contratto richiede il consenso del contraente ceduto quale elemento costitutivo del negozio complesso, senza il quale la fattispecie non si perfeziona.
Ambito di applicazione
L’istituto si applica ai contratti a prestazioni corrispettive (sinallagmatici) le cui prestazioni non siano state ancora eseguite al momento della cessione. I contratti ad esecuzione istantanea già integralmente eseguiti non sono cedibili, poiché non residua alcuna posizione contrattuale da trasferire. Sono invece cedibili i contratti di durata, i contratti preliminari (purché non ancora eseguiti), i contratti ad esecuzione differita. Per rinvio, si vedano le disposizioni in materia di appalto (art. 1656 c.c.), locazione (art. 1594 c.c.), mandato e agenzia.
Art. 1406 c.c. — Nozione
Testo normativo vigente
Art. 1406 (Nozione) Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l’altra parte vi consenta.
Analisi della norma
I soggetti della cessione
La norma individua tre soggetti:
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il cedente: la parte originaria del contratto ceduto che esce dalla relazione contrattuale;
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il cessionario: il terzo che subentra nella posizione contrattuale del cedente;
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il contraente ceduto (o ceduto): l’altra parte originaria del contratto, il cui consenso è requisito di perfezionamento.
La dottrina e la giurisprudenza sono unanimi nel qualificare la cessione come successione a titolo particolare nella posizione contrattuale: il cessionario subentra in tutti i diritti e in tutte le obbligazioni del cedente derivanti dal contratto ceduto, senza che il rapporto si estingua e si ricostituisca ex novo. Lo confermano Cass. Sez. L, ord. n. 28406/2024 e Cass. Sez. 2, sent. n. 32805/2024, che qualificano la cessione come “successione a titolo particolare nel contratto” con subentro integrale del cessionario.
Il presupposto oggettivo: prestazioni corrispettive non ancora eseguite
La cessione è ammessa solo per contratti a prestazioni corrispettive (contratti sinallagmatici) le cui prestazioni non siano ancora state eseguite. Il requisito opera su entrambi i versanti del sinallagma: se le prestazioni di una parte sono già state integralmente eseguite, non vi è più una posizione contrattuale complessiva da cedere; residua semmai un credito cedibile ex art. 1260 c.c. o un debito trasferibile ex artt. 1268 ss. c.c.
Cass. Sez. 1, ord. n. 22738/2023 ha ribadito che la cessione di un contratto a prestazioni corrispettive non eseguite richiede il consenso del contraente ceduto, e che in mancanza di tale consenso la “cessione” si riduce a una cessione del solo credito contrattuale, senza subentro nelle obbligazioni.
Il consenso del contraente ceduto: elemento costitutivo della fattispecie
Il consenso del ceduto non è un mero requisito di efficacia ma elemento costitutivo del negozio di cessione. Senza di esso, l’accordo cedente-cessionario produce effetti inter partes — come negozio bilaterale preparatorio — ma la cessione vera e propria non si perfeziona.
La giurisprudenza di legittimità ha elaborato un quadro consolidato:
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Cass. Sez. 2, sent. n. 12601/2026: il consenso del contraente ceduto è elemento necessario per il perfezionamento della cessione; trattandosi di contratto preliminare immobiliare soggetto a forma scritta ad substantiam, il consenso deve essere manifestato per iscritto.
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Cass. Sez. 2, sent. n. 32805/2024: il negozio si perfeziona con l’accordo di cedente, cessionario e ceduto; in mancanza di tale accordo trilaterale, l’eventuale cessionario è privo di legittimazione ad agire nei confronti del ceduto per eseguire il contratto preliminare ceduto.
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Cass. Sez. L, ord. n. 27681/2022: la cessione richiede l’accordo bilaterale cedente-cessionario, cui deve seguire (anche successivamente) il consenso del contraente ceduto; il consenso può essere preventivo o successivo.
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Cass. Sez. 2, ord. n. 19849/2018: la cessione richiede il consenso del contraente ceduto quale elemento costitutivo del “negozio complesso”, senza il quale la fattispecie non si perfeziona.
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Cass. Sez. 3, sent. n. 11918/2002: per la cessione è necessario il consenso del contraente ceduto; la sola comunicazione del trasferimento non è sufficiente a produrre l’effetto sostitutivo.
La cessione del contratto di lavoro
Un ambito di grande rilevanza applicativa è quello del contratto di lavoro. Cass. Sez. L, ord. n. 8151/2025 ha riconosciuto che «è certamente configurabile la cessione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 1406 c.c.», purché vi sia il consenso del lavoratore (contraente ceduto), distinguendo questa ipotesi dal trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c. (in cui il consenso del lavoratore non è richiesto). La specialità dell’art. 2112 c.c. lo pone fuori dall’ambito dell’art. 1406 c.c.
La cessione nel contratto di leasing
Cass. Sez. 3, ord. n. 18341/2026 ha chiarito che nella cessione del contratto di leasing l’effetto traslativo degli obblighi verso il cessionario può essere delimitato dalla clausola contrattuale che circoscriva l’oggetto della cessione, precisando che il giudice di merito deve interpretare la portata della clausola di cessione per verificare se sia avvenuto un trasferimento dell’intera posizione contrattuale o solo di alcune delle sue componenti.
Casistica pratica
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Cessione del contratto preliminare immobiliare: fattispecie frequentissima nella prassi notarile e giudiziaria; richiede forma scritta sia per il negozio di cessione che per il consenso del ceduto (v. art. 1407).
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Cessione del contratto di appalto: ammessa ex art. 1656 c.c. con il consenso del committente; regola speciale rispetto all’art. 1406 c.c.
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Cessione del contratto di locazione: disciplinata dall’art. 1594 c.c., che la consente nei limiti del sublocazione; anche qui regola speciale.
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Cessione del rapporto di lavoro: possibile ex art. 1406 c.c. con il consenso del lavoratore, distinta dal trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c.
Art. 1407 c.c. — Forma
Testo normativo vigente
Art. 1407 (Forma) Se una parte ha consentito preventivamente che l’altra sostituisca a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, la sostituzione è efficace nei suoi confronti dal momento in cui le è stata notificata o in cui essa l’ha accettata. Se tutti gli elementi del contratto risultano da un documento nel quale è inserita la clausola «all’ordine» o altra equivalente, la girata del documento produce la sostituzione del giratario nella posizione del girante.
Analisi della norma
Il consenso preventivo del contraente ceduto
Il primo comma dell’art. 1407 c.c. disciplina l’ipotesi in cui il contraente ceduto abbia già prestato, al momento della stipula del contratto originario o in un momento successivo ma anteriore alla cessione, il proprio consenso alla futura sostituzione di una parte. In questo caso la cessione produce effetti nei confronti del ceduto non già al momento del perfezionamento dell’accordo cedente-cessionario, bensì:
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dal momento della notificazione della sostituzione al ceduto, oppure
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dal momento in cui il ceduto l’ha accettata.
Si tratta di uno schema analogo — ma non identico — a quello della cessione del credito (art. 1264 c.c.), nel quale la notificazione o l’accettazione rilevano ai fini dell’opponibilità al debitore ceduto.
Forma del negozio di cessione e del consenso del ceduto: il principio del parallelismo
Il profilo più rilevante sul piano applicativo riguarda la forma del negozio di cessione e del consenso del ceduto. L’art. 1407 c.c. non contiene una disciplina espressa della forma; tuttavia, il principio generale del parallelismo delle forme (analogo a quello sancito dall’art. 1351 c.c. per il contratto preliminare) impone che il negozio di cessione e il consenso del ceduto rivestano la medesima forma prescritta per il contratto ceduto.
La giurisprudenza ha consolidato questo principio con una serie di pronunce:
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Cass. Sez. 2, sent. n. 12601/2026: trattandosi di cessione di contratto preliminare immobiliare soggetto a forma scritta ad substantiam (art. 1351 c.c.), il consenso del contraente ceduto deve essere manifestato per iscritto; non è sufficiente un consenso orale o presunto per fatti concludenti.
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Cass. Sez. 2, ord. n. 34627/2025: l’adozione della forma scritta per il consenso del ceduto è necessaria quando il contratto ceduto è soggetto a forma scritta ad substantiam; la prova dell’accettazione scritta del ceduto deve emergere dal testo del documento, e non può essere supplita da presunzioni o comportamenti concludenti.
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Cass. Sez. 2, sent. n. 1525/2018: il consenso del contraente ceduto alla cessione di un contratto preliminare immobiliare deve risultare da atto scritto; il consenso può essere desunto dal tenore letterale degli atti scritti, ma non da comportamenti extra-documentali.
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Cass. Sez. 2, ord. n. 31509/2019: nella cessione di un contratto di agenzia — per il quale non è richiesta la forma scritta ad substantiam — non è necessario che il consenso del ceduto rivesta una forma particolare; è sufficiente anche un consenso tacito desumibile dal comportamento concludente.
Il consenso preventivo nella clausola “all’ordine”
Il secondo comma dell’art. 1407 c.c. disciplina un caso speciale di cessione mediante girata, applicabile quando il documento contrattuale rechi una clausola «all’ordine» o altra equivalente. In questo caso la girata del documento produce automaticamente la sostituzione del giratario nella posizione del girante, senza necessità di un ulteriore consenso del ceduto (che ha già acconsentito preventivamente con l’inserimento della clausola nel contratto originario). L’istituto richiama la disciplina dei titoli di credito (artt. 2008 ss. c.c.) e trova applicazione nella prassi commerciale per taluni contratti standardizzati.
Cessione del contratto con la Pubblica Amministrazione
Cass. Sez. 6, ord. n. 3875/2021 ha affrontato la questione della cessione di contratto stipulato con la P.A. jure privatorum, affermando che per tali contratti vige il principio formalistico dell’atto scritto, sicché la cessione e il consenso della P.A. devono risultare da atto scritto; non è ammessa la cessione tacita o per fatti concludenti.
Coordinamento normativo
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Art. 1350 c.c.: forma scritta ad substantiam per i contratti aventi ad oggetto diritti reali immobiliari; la cessione di tali contratti esige la stessa forma.
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Art. 1351 c.c.: nullità del contratto preliminare non redatto nella stessa forma prescritta per il definitivo; la cessione del preliminare segue la stessa regola.
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Art. 1264 c.c.: per analogia, la notificazione della cessione produce effetti nei confronti del ceduto; il parallelismo con la cessione del credito, tuttavia, è parziale, poiché nella cessione del contratto il ceduto non è un mero debitore passivo ma una parte contrattuale con poteri propri.
Casistica pratica
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La cessione del preliminare deve essere scritta: se il ceduto firma un atto di «accettazione» verbale della cessione di un preliminare immobiliare, tale consenso è inefficace; la cessione non si perfeziona.
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La clausola «all’ordine» nei contratti commerciali: consente la circolazione del contratto con la semplice girata senza necessità di un nuovo accordo trilaterale.
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La P.A. ceduta deve esprimere il consenso per iscritto: in forma di deliberazione o di atto amministrativo, non essendo sufficiente un comportamento concludente.
Art. 1408 c.c. — Rapporti fra contraente ceduto e cedente
Testo normativo vigente
Art. 1408 (Rapporti fra contraente ceduto e cedente) Il cedente è liberato dalle sue obbligazioni verso il contraente ceduto dal momento in cui la sostituzione diviene efficace nei confronti di questo. Tuttavia il contraente ceduto, se ha dichiarato di non liberare il cedente, può agire contro di lui qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte. Nel caso previsto dal comma precedente, il contraente ceduto deve dare notizia al cedente dell’inadempimento del cessionario, entro quindici giorni da quello in cui l’inadempimento si è verificato; in mancanza è tenuto al risarcimento del danno.
Analisi della norma
La regola generale: liberazione del cedente
Il primo comma dell’art. 1408 c.c. enuncia la regola generale: con il perfezionamento della cessione, il cedente è liberato dalle proprie obbligazioni verso il ceduto. La liberazione opera dal momento in cui la sostituzione diviene efficace nei confronti del ceduto (ossia dal momento del consenso, della notificazione o dell’accettazione ex art. 1407 c.c.).
L’effetto liberatorio si produce automaticamente — non richiede dichiarazione espressa del ceduto — salvo la deroga del secondo comma. È questo l’effetto tipicamente voluto dal cedente, che mira a uscire dal rapporto contrattuale originario.
Cass. Sez. L, ord. n. 28406/2024 ha ribadito che la cessione del contratto attua una successione a titolo particolare e che il subentro del cessionario nella posizione contrattuale comporta, di regola, la liberazione del cedente: il ceduto non può agire contro di lui per obbligazioni sorte dopo il perfezionamento della cessione, salvo dichiarazione espressa di non liberazione.
La riserva di non liberazione e la responsabilità sussidiaria del cedente
Il secondo comma prevede la possibilità che il ceduto dichiari espressamente di non liberare il cedente. In questo caso il cedente non è definitivamente liberato: ove il cessionario risulti inadempiente, il ceduto può agire contro il cedente.
Si tratta di una forma di responsabilità sussidiaria (non solidale in senso tecnico): il ceduto deve prioritariamente rivolgersi al cessionario, e solo in caso di suo inadempimento può agire contro il cedente. La dichiarazione di non liberazione deve essere espressa e contestuale al consenso alla cessione; non può essere desunta per implicito.
L’onere di comunicazione tempestiva e le conseguenze del silenzio
Il terzo comma introduce un onere di comunicazione tempestiva: il ceduto, quando ha riservato la possibilità di agire contro il cedente, deve dare a quest’ultimo notizia dell’inadempimento del cessionario entro quindici giorni da quello in cui l’inadempimento si è verificato. In mancanza, il ceduto è tenuto al risarcimento del danno nei confronti del cedente.
Questo termine ha la funzione di consentire al cedente — che mantiene una responsabilità residuale — di tutelarsi tempestivamente: ad esempio, agendo in regresso contro il cessionario inadempiente, o prestando egli stesso l’adempimento per evitare conseguenze ulteriori.
La decorrenza del termine: l’inadempimento rilevante è quello definitivo o grave (tale da legittimare la risoluzione o il risarcimento), e non il mero ritardo. La valutazione va condotta caso per caso, anche in relazione alla natura delle obbligazioni cedute.
Coordinamento con la garanzia ex art. 1410 c.c.
La riserva di non liberazione ex art. 1408 c.c. deve essere tenuta distinta dalla garanzia del cedente per la validità del contratto ex art. 1410 c.c. Le due disposizioni operano su piani diversi:
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l’art. 1408 c.c. riguarda l’inadempimento del cessionario dopo il trasferimento della posizione contrattuale;
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l’art. 1410 c.c. riguarda l’invalidità del contratto ceduto o la garanzia dell’adempimento da parte del ceduto.
Casistica pratica
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Cessione del contratto di appalto con riserva di non liberazione: il committente ceduto mantiene la possibilità di rivalersi sull’appaltatore cedente se il nuovo appaltatore cessionario non completa i lavori; deve però comunicare l’inadempimento entro quindici giorni dalla sua verificazione.
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Cessione del contratto di locazione senza riserva: il locatore ceduto che non riservi espressamente la responsabilità del cedente perde ogni diritto di agire contro di lui per i canoni non pagati dal cessionario.
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Silenzio del ceduto sulla riserva: se il ceduto non fa alcuna riserva, la liberazione del cedente è automatica; eventuali azioni contro il cedente per inadempimento del cessionario sono infondate.
Art. 1409 c.c. — Rapporti fra contraente ceduto e cessionario
Testo normativo vigente
Art. 1409 (Rapporti fra contraente ceduto e cessionario) Il contraente ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, ma non quelle fondate su altri rapporti col cedente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva al momento in cui ha consentito alla sostituzione.
Analisi della norma
La regola sull’opponibilità delle eccezioni
L’art. 1409 c.c. disciplina il regime delle eccezioni che il contraente ceduto può opporre al cessionario nel quadro del rapporto contrattuale ceduto. La norma distingue nettamente due categorie:
a) Eccezioni derivanti dal contratto (opponibili al cessionario)
Il ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni che traggono origine dal contratto ceduto: eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.), eccezione di nullità o annullabilità del contratto, eccezione di prescrizione del diritto contrattuale, eccezioni di compensazione per crediti sorti dal contratto ceduto, eccezione di risoluzione per inadempimento. Si tratta di eccezioni strettamente contrattuali, che il ceduto avrebbe potuto opporre al cedente e che, a seguito della cessione, è legittimato ad opporre al cessionario che subentra nella stessa posizione.
b) Eccezioni fondate su altri rapporti col cedente (non opponibili, salvo riserva)
Il ceduto non può invece opporre al cessionario le eccezioni fondate su rapporti extracontrattuali intercorsi col cedente: ad esempio, crediti che il ceduto vantasse a titolo di risarcimento danni per fatto illecito del cedente, o crediti nascenti da un contratto diverso da quello ceduto. Tali eccezioni rimangono personali al rapporto ceduto-cedente e non si trasmettono al cessionario.
c) La riserva espressa al momento del consenso
Tuttavia, il ceduto può fare espressa riserva — al momento in cui consente alla sostituzione — di opporre al cessionario anche eccezioni fondate su altri rapporti col cedente. La riserva deve essere espressa e contestuale; non può essere formulata successivamente al consenso alla cessione.
Il quadro giurisprudenziale
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Cass. Sez. L, ord. n. 28406/2024: nel caso di cessione del contratto di somministrazione di energia, il contraente ceduto può opporre al cessionario le eccezioni derivanti dal contratto originario (tra cui quelle relative all’inadempimento); afferma espressamente che l’art. 1409 c.c. regola l’opponibilità delle eccezioni al cessionario limitandola a quelle contrattuali, salvo riserva.
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Cass. Sez. 6, ord. n. 26910/2020: ha affermato che il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni opponibili all’originario cedente, compresa quella relativa alla clausola contrattuale sul foro esclusivo; il foro pattuito nel contratto ceduto è parte integrante del contratto e come tale opponibile al cessionario.
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Cass. Sez. 3, sent. n. 21843/2019: in tema di cessione in blocco e cartolarizzazione, la Cassazione ha precisato i limiti dell’opponibilità delle eccezioni del debitore ceduto al cessionario, affermando che le eccezioni strettamente contrattuali seguono il contratto ceduto mentre quelle personali rimangono nel rapporto bilaterale ceduto-cedente.
Il foro contrattuale come eccezione opponibile al cessionario
Un tema di grande rilevanza pratica, emerso in giurisprudenza, è quello della clausola di foro esclusivo contenuta nel contratto ceduto. La Cassazione (ord. n. 26910/2020) ha chiarito che tale clausola è opponibile al cessionario in quanto rientra tra le eccezioni derivanti dal contratto; il cessionario che agisce nei confronti del ceduto deve farlo dinanzi al foro pattuito nel contratto originario.
Il coordinamento con la disciplina della cessione del credito
L’art. 1409 c.c. è modellato, per analogia strutturale, sul disposto dell’art. 1248 c.c. (eccezioni opponibili dal debitore al cessionario del credito). Tuttavia, nella cessione del contratto la posizione del ceduto è più articolata: egli non è solo debitore ma anche creditore nei confronti della controparte, sicché le eccezioni che può opporre includono sia quelle di natura difensiva (inadempimento altrui) che quelle di natura estintiva (adempimento, prescrizione).
Casistica pratica
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Eccezione di inadempimento nel contratto ceduto: il ceduto che non ha ancora ricevuto la controprestazione può opporre al cessionario l’eccezione ex art. 1460 c.c., rifiutando di eseguire la propria prestazione fino all’adempimento di quella dovuta dal cessionario.
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Nullità del contratto ceduto: se il contratto ceduto è nullo per vizio originario, il ceduto può opporre tale nullità anche al cessionario, che non acquista una posizione migliore di quella del cedente.
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Credito extracontrattuale del ceduto verso il cedente: il ceduto che vanti un credito risarcitorio verso il cedente per fatti illeciti estranei al contratto non può opporre tale credito in compensazione al cessionario, salvo riserva espressa al momento del consenso.
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Clausola arbitrale nel contratto ceduto: per analogia con la clausola di foro esclusivo, la clausola compromissoria stipulata nel contratto ceduto è trasmessa al cessionario e può essere opposta dal ceduto.
Art. 1410 c.c. — Rapporti fra cedente e cessionario
Testo normativo vigente
Art. 1410 (Rapporti fra cedente e cessionario) Il cedente è tenuto a garantire la validità del contratto. Se il cedente assume la garanzia dell’adempimento del contratto, egli risponde come un fideiussore per le obbligazioni del contraente ceduto.
Analisi della norma
La garanzia legale della validità del contratto (primo comma)
Il primo comma dell’art. 1410 c.c. pone a carico del cedente una garanzia legale automatica: egli risponde nei confronti del cessionario della validità del contratto ceduto. Si tratta di una garanzia oggettiva che opera indipendentemente dalla buona o mala fede del cedente, analoga alla garanzia del venditore per i vizi della cosa venduta.
La garanzia riguarda:
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la validità formale del contratto ceduto (rispetto dei requisiti di forma ad substantiam);
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la validità sostanziale (assenza di cause di nullità o annullabilità originarie relative al contratto ceduto, come illiceità della causa o dell’oggetto, incapacità delle parti al momento della stipula, vizi del consenso);
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l’esistenza del contratto ceduto al momento della cessione.
La garanzia non copre invece l’adempimento del contraente ceduto (che è oggetto della garanzia facoltativa del secondo comma), né eventi sopravvenuti alla cessione che rendano impossibile o onerosa la prestazione.
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Cass. Sez. 2, ord. n. 10145/2021: ha affermato la responsabilità del cedente verso la cessionaria per l’inadempimento della parte ceduta ai sensi dell’art. 1410, primo comma, c.c., precisando che la garanzia riguarda i vizi e l’invalidità dell’oggetto del contratto ceduto; il cedente risponde se il contratto ceduto era affetto da causa di nullità o annullabilità al momento della cessione.
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Cass. Sez. L, ord. n. 28406/2024: ha chiarito che nel caso di specie «non rilevava l’art. 1410 c.c.» in quanto la norma tutela il cessionario rispetto a vizi di validità del contratto ceduto, mentre il caso riguardava effetti dell’inadempimento post-cessione del ceduto; la distinzione tra garanzia di validità e garanzia di adempimento è netta.
La garanzia convenzionale dell’adempimento (secondo comma)
Il secondo comma dell’art. 1410 c.c. prevede una garanzia facoltativa e convenzionale: se il cedente assume contrattualmente la garanzia dell’adempimento del contratto ceduto, egli risponde come un fideiussore per le obbligazioni del contraente ceduto nei confronti del cessionario.
Il richiamo alla fideiussione comporta l’applicazione — in quanto compatibili — delle norme sulla fideiussione (artt. 1936 ss. c.c.), e in particolare:
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il beneficio di escussione (art. 1944 c.c.), salvo patto contrario;
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le eccezioni opponibili dal cedente-fideiussore al cessionario (art. 1945 c.c.);
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la reviviscenza della garanzia in caso di invalidità dell’atto della cessione.
Nella prassi, questa clausola è frequente nelle cessioni di contratti commerciali a lungo termine (appalti, forniture, licenze) dove il ceduto — che ha concesso il consenso alla cessione — desidera una tutela aggiuntiva rispetto a quella offerta dalla riserva di non liberazione ex art. 1408 c.c.
Distinzione tra garanzia di validità e garanzia di adempimento
La distinzione è fondamentale:
| Garanzia | Fonte | Oggetto | Effetto |
| Garanzia di validità | Legale (art. 1410, co. 1) | Validità originaria del contratto ceduto | Automatica; il cedente risponde senza accordo specifico |
| Garanzia di adempimento | Convenzionale (art. 1410, co. 2) | Adempimento delle obbligazioni del ceduto verso il cessionario | Richiede clausola espressa; il cedente risponde come fideiussore |
Coordinamento normativo
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Artt. 1936 ss. c.c. (fideiussione): regime applicabile al cedente che assume la garanzia dell’adempimento ex art. 1410, co. 2 c.c.
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Art. 1408 c.c.: distingue la garanzia inter partes cedente-cessionario (art. 1410) dalla riserva di non liberazione che opera nel rapporto ceduto-cedente (art. 1408).
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Art. 1483 c.c. (garanzia del venditore per evizione): per analogia strutturale con la garanzia di validità del cedente.
Casistica pratica
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Cessione di contratto nullo per illiceità della causa: il cedente risponde nei confronti del cessionario per il danno subito, in quanto la garanzia di validità ex art. 1410, co. 1 c.c. comprende la causa illecita.
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Cessione di contratto annullabile per vizio del consenso del cedente: il cedente risponde verso il cessionario; la garanzia copre anche l’annullabilità originaria.
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Cessione con garanzia dell’adempimento del ceduto: il cessionario che non riceve la controprestazione dal ceduto può agire contro il cedente come fideiussore, previa escussione del ceduto (se non è stato pattuito il beneficio di escussione).
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Insolvenza del cessionario: non è coperta dalla garanzia ex art. 1410 c.c., che riguarda il ceduto (non il cessionario) e la validità (non la solvibilità).
Coordinamento normativo del Capo VIII
Il Capo VIII si coordina con le seguenti disposizioni del Codice Civile:
| Norma | Oggetto | Collegamento con artt. 1406–1410 |
| Art. 1260 c.c. | Cessione del credito | La cessione del contratto trasferisce l’intera posizione (attiva e passiva); la cessione del credito trasferisce solo la posizione attiva |
| Art. 1268 c.c. | Delegazione | Trasferisce solo la posizione debitoria; non l’intera posizione contrattuale |
| Art. 1350 c.c. | Forma scritta ad substantiam | La cessione di contratti soggetti a forma scritta esige la stessa forma |
| Art. 1351 c.c. | Contratto preliminare | La cessione del preliminare deve avere la stessa forma del definitivo |
| Art. 1401 c.c. | Contratto per persona da nominare | Effetto retroattivo ex tunc, contrariamente alla cessione che opera ex nunc |
| Art. 1460 c.c. | Eccezione di inadempimento | Opponibile dal ceduto al cessionario ex art. 1409 c.c. |
| Art. 1936 c.c. | Fideiussione | Regime applicabile alla garanzia di adempimento ex art. 1410, co. 2 c.c. |
| Art. 1656 c.c. | Subappalto | Norma speciale sulla cessione del contratto di appalto |
| Art. 2112 c.c. | Trasferimento d’azienda | Disciplina speciale che esclude la necessità del consenso del lavoratore ceduto |
Tavola sinottica dei precedenti citati
| N. | Autorità | Estremi | Articolo commentato | Principio | Link |
| 1 | Cass. Sez. 2 | Sent. n. 12601/2026 | Artt. 1406–1407 | Il consenso del ceduto alla cessione di contratto preliminare immobiliare deve essere manifestato per iscritto | 🔗 |
| 2 | Cass. Sez. 3 | Ord. n. 18341/2026 | Art. 1406 | Nella cessione del contratto di leasing, l’effetto traslativo può essere delimitato dalla clausola contrattuale | 🔗 |
| 3 | Cass. Sez. 2 | Ord. n. 34627/2025 | Art. 1407 | Il consenso scritto del ceduto è necessario; non può essere supplito da comportamenti concludenti | 🔗 |
| 4 | Cass. Sez. L | Ord. n. 8151/2025 | Art. 1406 | È configurabile la cessione del rapporto di lavoro ex art. 1406 c.c. con consenso del lavoratore | 🔗 |
| 5 | Cass. Sez. 2 | Sent. n. 32805/2024 | Art. 1406 | Il negozio si perfeziona con accordo trilaterale; in mancanza, il cessionario è privo di legittimazione | 🔗 |
| 6 | Cass. Sez. L | Ord. n. 28406/2024 | Artt. 1406, 1408–1410 | Successione a titolo particolare nella posizione contrattuale; regime delle eccezioni ex art. 1409; distinzione art. 1410 co. 1 e 2 | 🔗 |
| 7 | Cass. Sez. 1 | Ord. n. 22738/2023 | Artt. 1406–1407 | La cessione di contratto a prestazioni non eseguite richiede il consenso del ceduto; in mancanza, si configura solo cessione del credito | 🔗 |
| 8 | Cass. Sez. L | Ord. n. 27681/2022 | Art. 1406 | Accordo bilaterale cedente-cessionario seguito dal consenso del ceduto; il consenso può essere preventivo o successivo | 🔗 |
| 9 | Cass. Sez. 2 | Ord. n. 10145/2021 | Art. 1410 | Responsabilità del cedente verso il cessionario per vizi di validità del contratto ceduto ex art. 1410, co. 1 | 🔗 |
| 10 | Cass. Sez. 6 | Ord. n. 3875/2021 | Art. 1407 | La cessione di contratto con la P.A. richiede consenso scritto dell’ente pubblico | 🔗 |
| 11 | Cass. Sez. 6 | Ord. n. 26910/2020 | Art. 1409 | Il ceduto può opporre al cessionario la clausola di foro esclusivo del contratto ceduto | 🔗 |
| 12 | Cass. Sez. 3 | Sent. n. 21843/2019 | Art. 1409 | Limiti dell’opponibilità delle eccezioni del ceduto al cessionario; differenza tra eccezioni contrattuali e personali | 🔗 |
| 13 | Cass. Sez. 2 | Ord. n. 31509/2019 | Art. 1407 | Nella cessione di contratto di agenzia non richiede forma scritta ad substantiam; ammesso consenso tacito | 🔗 |
| 14 | Cass. Sez. 2 | Sent. n. 1525/2018 | Art. 1407 | Consenso del ceduto alla cessione di preliminare immobiliare: deve risultare da atto scritto | 🔗 |
| 15 | Cass. Sez. 2 | Ord. n. 19849/2018 | Art. 1406 | Il consenso del ceduto è elemento costitutivo del “negozio complesso”; senza di esso la cessione non si perfeziona | 🔗 |
| 16 | Cass. Sez. 3 | Sent. n. 11918/2002 | Art. 1406 | La sola comunicazione del trasferimento al ceduto non è sufficiente senza il consenso | 🔗 |
| 17 | Cass. Sez. 2 | Sent. n. 8159/2001 | Art. 1407 | Il consenso del ceduto alla cessione del preliminare immobiliare può essere desunto dal tenore degli atti scritti | 🔗 |
Commentario redatto con dati normativi vigenti al 27 luglio 2026. Testo degli artt. 1406–1410 c.c. verificato sulla versione ufficiale del Codice Civile in vigore a tale data.