Art. 479.

Art. 479.

Trasmissione del diritto di accettazione

Se il chiamato all'eredita' muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi.

Se questi non sono d'accordo per accettare o rinunziare, colui che accetta l'eredita' acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo chi ha rinunziato.

La rinunzia all'eredita' propria del trasmittente include rinunzia all'eredita' che al medesimo e' devoluta.

Libro II — Delle successioni