Art. 479 c.c. Trasmissione del diritto di accettazione
Se il chiamato all’eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi. Se questi non sono d’accordo per accettare o rinunziare, colui che accetta l’eredità acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo chi ha rinunziato. La rinunzia all’eredità propria del trasmittente include rinunzia all’eredità che al medesimo è devoluta.
Quando, aperta una prima successione, il primo chiamato muore prima di decidere se accettare o rinunziare, il problema non è più soltanto la delazione originaria, ma anche la sorte del potere di accettare, che entra nella sfera dei suoi eredi e si cumula con la gestione della successione del trasmittente — a condizione, ovviamente, che costui non sia andato incontro, ad esempio, a prescrizione, decadenza o indegnità.
Cosa prevede l’articolo 479 c.c.
Si parla, in questi casi, di “trasmissione della delazione”. Il primo comma stabilisce il principio generale: il diritto di accettare, se il primo chiamato muore prima di esercitarlo, passa ai suoi eredi. Il secondo comma disciplina il disaccordo tra questi ultimi: chi accetta l’eredità trasmessa acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre chi rinunzia vi resta estraneo. Il terzo comma chiarisce che la rinunzia all’eredità propria del trasmittente include automaticamente la rinunzia all’eredità che al medesimo era devoluta.
Applicazione pratica
L’eredità del trasmittente istituito erede sotto condizione
Questo meccanismo permette di risolvere il caso del trasmittente, istituito erede sub condicione, che muoia prima dell’avveramento della condizione: si riconosce ai suoi eredi l’effetto devolutivo della trasmissione, sebbene limitata alla mera “aspettativa di delazione”.
La delazione resta identica nel passaggio
È nozione acquisita che la delazione resta identica nel passaggio dal chiamato al suo erede: quest’ultimo, oltre ad accettare l’eredità così come poteva accettarla il suo autore, può compiere, rispetto all’eredità il cui diritto di accettare gli viene trasmesso, tutti gli atti spettanti al primo (Cass. 7075/1999; Cass. 1628/1985).
Trasmissione della delazione e rappresentazione: due istituti distinti
L’istituto, a prima vista simile a quello della rappresentazione, se ne distingue innanzitutto per la diversità del presupposto: la rappresentazione suppone l’impossibilità giuridica dell’acquisto da parte del primo chiamato; la trasmissione del diritto di accettare suppone invece una mera contingenza di fatto, quale la mancanza di accettazione da parte di chi ne aveva il diritto. Gli eredi del trasmittente subentrano nel diritto di accettare per la sola qualità di erede, legittimo o testamentario, a prescindere dal doppio grado di parentela previsto per la rappresentazione.
Giurisprudenza: l’orientamento principale
Accettare l’eredità del trasmittente non obbliga ad accettare anche quella trasmessa
Problema: se l’accettazione dell’eredità del trasmittente comporti automaticamente anche l’acquisto dell’eredità cui questi era a sua volta chiamato.
Principio: mentre l’accettazione dell’eredità trasmessa comporta accettazione tacita dell’eredità del trasmittente, il rifiuto di questa non implica tanto rinuncia alla prima, quanto impedisce in radice la trasmissione della delazione. Il trasmissario, che per essere tale ha accettato l’eredità del trasmittente, può comunque rifiutare l’eredità a questo delata: l’acquisto della qualità di erede del trasmittente non implica automaticamente anche l’acquisto dell’eredità alla quale quest’ultimo era chiamato (Cass. 19303/2017).
Conseguenza pratica: chi eredita da un trasmittente deve valutare separatamente le due eredità — quella del trasmittente e quella a lui trasmessa — perché l’accettazione dell’una non vincola automaticamente le scelte sull’altra, salvo l’effetto inverso: senza accettazione dell’eredità del trasmittente, non si acquisisce nemmeno il diritto di accettare quella trasmessa.
Il termine di prescrizione resta ancorato alla prima successione
Problema: da quale momento decorre il termine di prescrizione del diritto di accettare l’eredità trasmessa.
Principio: non si ha una nuova delazione, ma la permanenza di quella vecchia, mutando solo il destinatario chiamato. Ne consegue che il termine di prescrizione del diritto di accettare resta il medesimo e continua a decorrere dall’apertura della successione del primo de cuius, non dall’apertura della successione del trasmittente (Cass. 9488/2021).
Conseguenza pratica: gli eredi del trasmittente devono calcolare il termine decennale per accettare a partire dalla morte del primo de cuius, non da quella del trasmittente: un errore su questo punto può far scadere il diritto di accettare senza che se ne accorgano.
Errori frequenti
- Confondere la trasmissione della delazione con la rappresentazione. La prima presuppone una mera mancata accettazione, la seconda l’impossibilità giuridica di acquisto da parte del primo chiamato.
- Ritenere che l’accettazione dell’eredità del trasmittente obblighi anche ad accettare l’eredità a lui trasmessa. Sono due scelte distinte: si può accettare la prima e rifiutare la seconda.
- Calcolare il termine di prescrizione dalla morte del trasmittente anziché da quella del primo de cuius. Il termine decorre dall’apertura della prima successione.
- Dimenticare che la rinunzia all’eredità del trasmittente include automaticamente la rinunzia all’eredità a lui devoluta, senza bisogno di un atto separato.
Articoli collegati
- Art. 467 c.c. — Nozione di rappresentazione
- Art. 474 c.c. — Modi di accettazione
- Art. 480 c.c. — Prescrizione del diritto di accettare l’eredità
Chi si trova nella posizione di erede di un trasmittente deve tenere distinte le due successioni coinvolte, verificare da quale apertura di successione decorre il termine per accettare, e ricordare che l’accettazione dell’una non impone automaticamente scelte sull’altra. Un errore di calcolo sui termini, in questa materia, può far perdere un diritto senza possibilità di rimedio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.