Art. 721.
Vendita degli immobili
I patti e le condizioni della vendita degli immobili, qualora non siano concordati dai condividenti, sono stabiliti dall'autorita' giudiziaria.
Libro II — Delle successioni
Art. 721.
Vendita degli immobili
I patti e le condizioni della vendita degli immobili, qualora non siano concordati dai condividenti, sono stabiliti dall'autorita' giudiziaria.
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