Art. 722 c.c. Beni indivisibili nell’interesse della produzione nazionale

In quanto non sia diversamente disposto dalle leggi speciali, le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui nell’eredità vi sono beni che la legge dichiara indivisibili nell’interesse della produzione nazionale.

Funzione della norma

L’art. 722 c.c. si colloca nel segmento normativo che governa le operazioni di scioglimento della comunione ereditaria, dopo l’affermazione del diritto dei coeredi a domandare la divisione e prima della disciplina di stima, formazione delle porzioni e conguagli: la sua funzione è modulare le modalità della divisione, non comprimerne l’an debeatur.

Il rapporto sistematico con l’art. 718 c.c. è di regola e adattamento: il coerede conserva il diritto a conseguire la sua parte in natura dei beni ereditari, ma tale diritto opera salve le disposizioni degli articoli seguenti, tra cui l’art. 722 c.c., che consente di sottrarre taluni beni alla divisione materiale quando una legge speciale li qualifichi indivisibili nell’interesse della produzione nazionale.

Il rinvio agli artt. 720 e 721 c.c.

Il rinvio espresso alle disposizioni dei due articoli precedenti significa che, quando ricorra questa categoria di beni, trovano applicazione sia il modello dell’attribuzione preferenziale o della vendita previsto per gli immobili non comodamente divisibili (art. 720 c.c.), sia la disciplina delle condizioni della vendita rimessa all’accordo dei condividenti o, in difetto, all’autorità giudiziaria (art. 721 c.c.). L’art. 722 c.c. è quindi norma di rinvio e coordinamento, non disposizione autosufficiente sulle tecniche divisionali.

Il limite delle leggi speciali

L’applicazione degli artt. 720 e 721 c.c. ai beni indivisibili nell’interesse della produzione nazionale opera in quanto non sia diversamente disposto dalle leggi speciali: queste ultime, quando dettino una disciplina propria per la divisione di tali beni, prevalgono sul rinvio generale operato dall’art. 722 c.c.

Errori frequenti

  • Applicare automaticamente gli artt. 720 e 721 c.c. ai beni indivisibili nell’interesse della produzione nazionale senza verificare l’esistenza di una disciplina speciale. Le leggi speciali, ove esistenti, prevalgono sul rinvio operato dall’art. 722 c.c.
  • Ritenere che l’indivisibilità nell’interesse della produzione nazionale escluda il diritto dei coeredi alla divisione. La norma modula le modalità della divisione, non ne esclude il diritto.

Cosa fare

Va verificata l’esistenza di leggi speciali che dettino una disciplina propria per la divisione dei beni dichiarati indivisibili nell’interesse della produzione nazionale, prima di applicare il rinvio agli artt. 720 e 721 c.c.

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