Art. 739.

Art. 739.

Donazioni ai discendenti o al coniuge dell'erede. Donazioni a coniugi

L'erede non e' tenuto a conferire le donazioni fatte ai suoi discendenti o al coniuge, ancorche' succedendo a costoro ne abbia conseguito il vantaggio.

Se le donazioni sono state fatte congiuntamente a coniugi di cui uno e' discendente del donante, la sola porzione a questo donata e' soggetta a collazione.

Potrebbero interessarti anche

Libro II — Delle successioni