Art. 740 c.c. Donazioni fatte all’ascendente dell’erede

Il discendente che succede per rappresentazione deve conferire ciò che è stato donato all’ascendente, anche nel caso in cui abbia rinunziato all’eredità di questo.

Funzione della norma

L’art. 740 c.c. disciplina una specifica estensione soggettiva dell’obbligo di collazione, prevedendo che il discendente chiamato all’eredità per rappresentazione debba conferire ciò che era stato donato al proprio ascendente, anche se abbia rinunziato all’eredità di quest’ultimo. La fattispecie non riguarda quindi la donazione ricevuta personalmente dal coerede, ma la donazione ricevuta da colui nel cui luogo e grado il discendente subentra.

La funzione sistematica della norma è coordinare la collazione con il meccanismo della rappresentazione, evitando che il subentro del discendente nella posizione successoria dell’ascendente consenta di sottrarre alla massa divisoria liberalità che, se l’ascendente avesse succeduto direttamente, sarebbero state attratte nel conferimento: il rappresentante porta con sé, nella successione del de cuius, non solo il titolo a partecipare alla divisione in luogo dell’ascendente, ma anche il peso economico delle liberalità che il de cuius aveva già anticipato a quello stesso ascendente.

Il confine con l’art. 739 c.c.

Il problema pratico centrale è il confine con l’art. 739 c.c.: quest’ultimo esclude che l’erede debba conferire le donazioni fatte ai propri discendenti o al proprio coniuge, anche se ne abbia poi tratto vantaggio successorio; l’art. 740 c.c. opera invece in senso opposto, imponendo il conferimento al discendente che succede per rappresentazione delle donazioni fatte al proprio ascendente. Occorre quindi distinguere nettamente tra vantaggio mediato che deriva all’erede dall’avere successivamente raccolto l’eredità di un discendente o del coniuge donatario, ipotesi non collazionabile ex art. 739 c.c., e subentro per rappresentazione nel luogo dell’ascendente donatario, ipotesi invece espressamente collazionabile ex art. 740 c.c.

L’irrilevanza della rinuncia all’eredità dell’ascendente

Il presupposto indefettibile della norma è la rappresentazione, che fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente quando questi non possa o non voglia accettare l’eredità o il legato. I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato all’eredità della persona in luogo della quale subentrano, e proprio questo spiega perché l’ultima parte dell’art. 740 c.c. precisi l’irrilevanza della rinuncia all’eredità dell’ascendente ai fini dell’obbligo di collazione: la rinuncia del rappresentante all’eredità del proprio ascendente non può essere utilizzata come difesa per negare il conferimento nella successione del de cuius, perché il legislatore collega l’obbligo non alla successione nell’ascendente, ma al subentro rappresentativo nella successione del donante.

La collazione presuppone comunque l’accettazione dell’eredità del de cuius

«La collazione postula l’accettazione dell’eredità anche nell’ipotesi di rappresentazione. Induce a tale conclusione anzitutto l’inesistenza di una diversificazione legislativamente prevista, nell’ambito dell’istituto della collazione, in ragione del fatto che l’obbligato sia il discendente diretto o colui che succede per rappresentazione. La formulazione dell’art. 467 c.c., secondo cui la rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado dell’ascendente, deve intendersi non nel senso che i discendenti siano titolari dei medesimi diritti del rappresentato, ma nel senso che essi vengano a trovarsi nella medesima posizione e nel medesimo grado del rappresentato solo ai fini della misura della delazione ereditaria, la quale avviene direttamente nei confronti dei rappresentanti, che mantengono una posizione autonoma rispetto al rappresentato (Cass. 12496/2007; Cass. 20018/2004).» (Cass. 2914/2020)

Errori frequenti

  • Ritenere che la rinuncia all’eredità dell’ascendente esoneri il discendente dal conferire ciò che gli era stato donato. L’obbligo di collazione permane, indipendentemente da tale rinuncia.
  • Confondere la regola dell’art. 740 c.c. con quella, opposta, dell’art. 739 c.c. La prima impone il conferimento al rappresentante per donazioni fatte all’ascendente; la seconda esclude il conferimento per donazioni fatte a discendenti o coniuge dell’erede.
  • Ritenere sufficiente il subentro per rappresentazione senza accertare l’accettazione dell’eredità del de cuius. La collazione presuppone comunque tale accettazione.

Cosa fare

Va verificato se il discendente succeda effettivamente per rappresentazione e se l’ascendente rappresentato avesse ricevuto donazioni dal de cuius.

Va accertata l’accettazione dell’eredità del de cuius da parte del discendente rappresentante, presupposto indefettibile dell’obbligo di collazione anche in caso di rappresentazione.

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