Art. 739 c.c. Donazioni ai discendenti o al coniuge dell’erede. Donazioni a coniugi

L’erede non è tenuto a conferire le donazioni fatte ai suoi discendenti o al coniuge, ancorché succedendo a costoro ne abbia conseguito il vantaggio.

Se le donazioni sono state fatte congiuntamente a coniugi di cui uno è discendente del donante, la sola porzione a questo donata è soggetta a collazione.

Funzione della norma

L’art. 739 c.c. disciplina un limite soggettivo all’obbligo di collazione, stabilendo che l’erede non deve conferire alla massa ereditaria le donazioni che il de cuius abbia fatto ai discendenti dell’erede o al coniuge dell’erede, anche se quell’erede, succedendo a tali soggetti, ne abbia poi tratto un vantaggio patrimoniale. La funzione sistematica della disposizione è delimitare l’area della collazione rispetto alla regola generale dell’art. 737 c.c., che colpisce soltanto ciò che figli, discendenti e coniuge concorrenti abbiano ricevuto personalmente dal defunto: la norma impedisce che il conferimento si estenda per riflesso a liberalità compiute verso soggetti diversi dal coerede obbligato, solo perché quest’ultimo sia poi succeduto al beneficiario della donazione.

La ratio applicativa non è favorire genericamente l’erede avvantaggiato, ma mantenere la collazione entro il perimetro delle liberalità ricevute personalmente dal coerede obbligato, evitando che l’istituto si trasformi in un meccanismo di recupero di vantaggi meramente mediati o derivati da una successiva vicenda successoria.

Il criterio decisivo: il destinatario immediato della donazione

Il problema pratico centrale è la corretta individuazione del destinatario immediato della donazione: se la liberalità è stata fatta all’erede, opera la regola della collazione, salvo dispensa o altra causa legale di esclusione; se invece è stata fatta al discendente dell’erede o al coniuge dell’erede, l’obbligo di conferimento non nasce in capo all’erede, neppure quando questi abbia poi acquistato i beni per successione dal donatario originario.

La distinzione dalla regola opposta dell’art. 740 c.c.

La fattispecie regolata dall’art. 739 c.c. va tenuta distinta dall’art. 740 c.c., che opera in direzione opposta: il discendente che succede per rappresentazione deve conferire ciò che era stato donato al proprio ascendente, anche se abbia rinunciato all’eredità di quest’ultimo, perché in quel caso il legislatore valorizza il subentro nella posizione successoria dell’ascendente, mentre l’art. 739 c.c. esclude espressamente il conferimento per le donazioni fatte ai discendenti o al coniuge dell’erede.

«Per il diritto vigente l’erede è tenuto a conferire in collazione soltanto le donazioni personalmente ricevute, con esclusione di ogni altra liberalità fatta ai suoi discendenti o al coniuge (art. 739 c.c.). Tale regola subisce una rilevante eccezione nel caso del discendente che subentra per rappresentazione all’ascendente: in questo caso, il discendente deve conferire ciò che è stato donato all’ascendente, anche nel caso in cui abbia rinunciato all’eredità di questo. La ratio della disposizione è riposta nella considerazione che i coeredi non debbono subire pregiudizio dal fatto che in luogo del donatario partecipano alla successione i suoi figli e nipoti. Se ne deduce, a fortiori, che nella successione del donante, il discendente che succede per rappresentazione è invariabilmente tenuto a conferire l’intera donazione ricevuta dal suo ascendente, ancorché, succedendo a questo, abbia conseguito un vantaggio minore, a causa del concorso con soggetti estranei alla successione del donante.» (Cass. 17409/2023)

Le donazioni congiunte a coniugi

Il secondo comma dell’art. 739 c.c. risolve un’ipotesi tipica di intestazione congiunta: quando la donazione sia fatta a entrambi i coniugi e uno solo di essi sia discendente del donante, la collazione colpisce soltanto la quota donata al coniuge che rientra nella linea familiare rilevante; la quota donata all’altro coniuge resta estranea al conferimento. Il criterio di riparto della liberalità congiunta, in mancanza di diversa volontà, va coordinato con la regola generale per cui la donazione fatta congiuntamente a più donatari si presume fatta in parti uguali (art. 773 c.c.). Nelle donazioni cointestate a coniugi, il contenzioso si concentra quindi su due accertamenti: se uno dei donatari abbia effettivamente la qualità di discendente del donante, e quale sia la quota di liberalità imputabile a ciascun coniuge, poiché solo la prima entra, eventualmente, nel circuito della collazione.

Errori frequenti

  • Ritenere l’erede tenuto a conferire donazioni fatte ai propri discendenti o al proprio coniuge. L’obbligo di collazione riguarda solo le donazioni ricevute personalmente dall’erede.
  • Confondere la regola dell’art. 739 c.c. con quella dell’art. 740 c.c. sulla successione per rappresentazione. Le due norme operano in direzione opposta: la prima esclude il conferimento per donazioni a discendenti o coniuge dell’erede, la seconda lo impone al discendente che subentra per rappresentazione all’ascendente donatario.
  • Assoggettare a collazione l’intera donazione congiunta a due coniugi quando solo uno di essi sia discendente del donante. È soggetta a collazione solo la porzione imputabile al coniuge discendente.

Cosa fare

Va individuato con precisione il destinatario immediato della donazione, per stabilire se l’obbligo di collazione gravi sull’erede o resti escluso perché la liberalità è stata fatta a un discendente o al coniuge dell’erede.

Va accertata, in caso di donazione congiunta a coniugi, la quota imputabile a ciascuno di essi e la qualità di discendente del donante in capo a uno solo di essi, ai fini della corretta applicazione della collazione.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *