Art. 751.

Art. 751.

Collazione del danaro

La collazione del danaro donato si fa prendendo una minore quantita' del danaro che si trova nell'eredita', secondo il valore legale della specie donata o di quella ad essa legalmente sostituita all'epoca dell'aperta successione.

Quando tale danaro non basta e il donatario non vuole conferire altro danaro o titoli dello Stato, sono prelevati mobili o immobili ereditari, in proporzione delle rispettive quote.

Libro II — Delle successioni