Art. 751 c.c. Collazione del danaro
La collazione del danaro donato si fa prendendo una minore quantità del danaro che si trova nell’eredità, secondo il valore legale della specie donata o di quella ad essa legalmente sostituita all’epoca dell’aperta successione.
Quando tale danaro non basta e il donatario non vuole conferire altro danaro o titoli dello Stato, sono prelevati mobili o immobili ereditari, in proporzione delle rispettive quote.
Funzione della norma
L’art. 751 c.c. disciplina la collazione del danaro come conferimento per imputazione: il coerede obbligato non restituisce materialmente le somme ricevute, ma sopporta il riequilibrio divisionale mediante prelevamento di una minore quantità del danaro ereditario, calcolata secondo il valore legale della specie monetaria al tempo dell’apertura della successione. La norma non costruisce un’obbligazione restitutoria reale, ma un meccanismo interno di formazione della massa e di pareggio tra coeredi, da leggere in collegamento con l’obbligo generale di collazione dell’art. 737 c.c. e con la regola sugli interessi dovuti dall’apertura della successione dell’art. 745 c.c.
La funzione sistematica della disposizione è peculiare: per il denaro il legislatore non adotta il criterio estimativo proprio dei beni non fungibili, ma recepisce la logica del debito pecuniario, sicché il problema centrale non è la stima del bene in sé, bensì la corretta qualificazione dell’attribuzione come liberalità di somma e la sua traduzione contabile nella divisione, in raccordo con il principio nominalistico dell’art. 1277 c.c.
Il principio nominalistico e l’automaticità dell’obbligo
«In presenza di donazioni fatte in vita dal de cuius, la collazione è una operazione necessaria nel corso del procedimento divisionale, essendo diretta a ristabilire l’equilibrio e la parità di trattamento tra i vari condividenti, così da non alterare il rapporto di valore tra le varie quote e garantire a ciascuno degli eredi la possibilità di conseguire una quantità di beni proporzionata alla propria quota, sicché l’obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell’apertura della successione ed i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una espressa domanda dei condividenti, mentre chi eccepisce un fatto ostativo alla collazione ha l’onere di fornirne la prova […]. La collazione del denaro ricevuto in donazione dalla de cuius soggiace al principio nominalistico, con esclusione di qualsiasi rivalutazione, senza che, quindi, possa tenersi conto del mutato potere d’acquisto della moneta rispetto al tempo di apertura della successione (Cass. 26486/2019).» (App. Roma 1197/2025)
Ne segue che il denaro donato costituisce un’anticipazione della futura attribuzione ereditaria, ma la perequazione tra coeredi avviene senza trasformare la collazione in un meccanismo rivalutativo: il donatum in denaro entra in collazione per il suo importo nominale, mentre gli interessi decorrono dall’apertura della successione quale effetto compensativo previsto per il conferimento, coerentemente con la qualificazione del debito da collazione di somme come debito di valuta e non di valore.
Il meccanismo dei prelevamenti quando il denaro ereditario non basta
Il secondo comma della norma disciplina l’ipotesi in cui il denaro presente nell’eredità non sia sufficiente a realizzare il conferimento e il donatario non intenda versare ulteriore denaro o titoli di Stato: in tal caso si procede al prelevamento di mobili o immobili ereditari, in proporzione delle rispettive quote, secondo un meccanismo analogo a quello previsto per la collazione degli immobili per imputazione.
Il nodo probatorio: provare l’esistenza della liberalità
Il cuore pratico dell’art. 751 c.c. è probatorio, perché il giudizio raramente verte sulla regola nominalistica in sé, assai stabile, e quasi sempre sull’esistenza stessa della liberalità: chi chiede la collazione deve provare, ai sensi dell’art. 2697 c.c., che la somma è stata attribuita a titolo di donazione, e può farlo anche tramite presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, utilizzando estratti conto, tracciati bancari, provenienza esclusiva della provvista, quietanze, firme di ricevuta e contesto familiare. La mera movimentazione del denaro o la cointestazione del rapporto bancario non bastano automaticamente a dimostrare la causa liberale (Cass. 31126/2025).
Errori frequenti
- Pretendere la rivalutazione della somma donata in base al mutato potere d’acquisto della moneta. La collazione del denaro segue il principio nominalistico, senza rivalutazione.
- Ritenere che l’obbligo di collazione richieda una domanda espressa dei condividenti. L’obbligo sorge automaticamente con l’apertura della successione; è invece onerato di provarne l’insussistenza chi eccepisce un fatto ostativo.
- Fondare la prova della donazione di denaro sulla sola cointestazione del conto o sulla movimentazione di somme, senza ulteriori elementi. Tali circostanze, da sole, non dimostrano automaticamente la causa liberale dell’attribuzione.
Cosa fare
Va accertata, con presunzioni gravi, precise e concordanti se necessario, l’esistenza della donazione di denaro, ricostruendo provenienza della provvista, tracciati bancari e contesto familiare.
Va calcolata la collazione secondo il valore nominale della somma donata, senza applicare rivalutazione monetaria.
Va verificato, in caso di insufficienza del denaro ereditario e di rifiuto del donatario di versare ulteriore denaro o titoli di Stato, il ricorso al prelevamento proporzionale di mobili o immobili della massa.